ART. 29 
 
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie  dello
                               Stato) 
 
  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i
trasporti  rientranti  nel  servizio  universale.  Con  decreto   del
Ministero dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  -  legge,   sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  i  servizi  idrici  e
l'Autorita'  per  i  trasporti,  sono  definite   le   modalita'   di
individuazione dei consumi  rilevanti  ai  fini  dell'attuazione  del
regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le
medesime modalita' previste per la sua adozione . 
  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di
individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime
tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh  di  un  importo  di  120
milioni di euro. 
  3.  E'  fatto  divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione  della  presente  disposizione  sui  prezzi  e  sui
pedaggi praticati nell'ambito del  servizio  universale.  L'Autorita'
per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di  cui  al
primo periodo, anche  mediante  accertamenti  a  campione,  e  vigila
altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.