Art. 29 
 
                Sospensione, revoca o modifica di una 
                 AIC per ragioni di farmacovigilanza 
 
  1. L'AIFA basandosi sulla valutazione  dei  rapporti  periodici  di
aggiornamento  sulla   sicurezza   di   un   medicinale   stabilisce,
all'occorrenza,  la  modifica,  la  sospensione,  la  revoca   o   il
mantenimento dell'AIC.