Art. 29 
 
                              Decisione 
 
  1. Acquisite le informazioni, l'autorita' competente al rilascio: 
    a) verifica la completezza  ed  esaustivita'  degli  elementi  di
conoscenza disponibili; 
    b) effettua ulteriori approfondimenti, laddove necessari; 
    c)  valuta  l'affidabilita'  della  persona  sulla   base   delle
informazioni assunte e del quadro normativo che  regola  la  materia,
anche  richiedendo,  in  casi  dubbi,  elementi  di  valutazione   al
responsabile  dell'impiego  della  persona  per  la  quale  e'  stato
richiesto il rilascio del NOS, che, se  dirigente  e  gia'  abilitato
almeno per i livelli di  classifica  di  segretezza  e  qualifica  di
sicurezza richiesti, compila  e  sottoscrive  una  "dichiarazione  di
affidabilita'",  conforme  al  modello  approvato  dall'UCSe,  avente
efficacia annuale.  Qualora  il  responsabile  dell'impiego  non  sia
dirigente, la "dichiarazione di  affidabilita'"  viene  prodotta  dal
dirigente sovraordinato, gia'  abilitato  almeno  per  i  livelli  di
classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti. Per  gli
operatori  economici  tale  dichiarazione  puo'   essere   rilasciata
soltanto dal legale rappresentante o dal Funzionario alla  sicurezza.
Allo scadere dell'anno l'autorita' competente  adotta  la  definitiva
determinazione in merito al  rilascio  del  NOS.  In  presenza  della
"dichiarazione di  affidabilita'",  l'autorita'  competente  rilascia
un'abilitazione  temporanea  di   durata   annuale,   con   eventuali
limitazioni. Per i  provvedimenti  concernenti  il  rilascio  di  NOS
qualificati sono osservate, altresi', le disposizioni  contenute  nei
trattati internazionali ratificati dall'Italia, nonche'  negli  altri
atti  regolamentari  internazionali  approvati  dall'Italia  e  nella
normativa dell'Unione europea che trattano la specifica materia. 
  2. Effettuate  le  valutazioni  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente dispone alternativamente: 
    a) il rilascio del NOS. Per  motivi  di  cautela  possono  essere
attribuite  al  NOS  limitazioni  territoriali,  di  elevabilita'   e
temporali; 
    b) il diniego del NOS; 
    c)  la  sospensione  della  procedura  abilitativa   quando   sia
necessario attendere la definizione di procedimenti in corso.