Art. 29 Decisione 1. Acquisite le informazioni, l'autorita' competente al rilascio: a) verifica la completezza ed esaustivita' degli elementi di conoscenza disponibili; b) effettua ulteriori approfondimenti, laddove necessari; c) valuta l'affidabilita' della persona sulla base delle informazioni assunte e del quadro normativo che regola la materia, anche richiedendo, in casi dubbi, elementi di valutazione al responsabile dell'impiego della persona per la quale e' stato richiesto il rilascio del NOS, che, se dirigente e gia' abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti, compila e sottoscrive una "dichiarazione di affidabilita'", conforme al modello approvato dall'UCSe, avente efficacia annuale. Qualora il responsabile dell'impiego non sia dirigente, la "dichiarazione di affidabilita'" viene prodotta dal dirigente sovraordinato, gia' abilitato almeno per i livelli di classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti. Per gli operatori economici tale dichiarazione puo' essere rilasciata soltanto dal legale rappresentante o dal Funzionario alla sicurezza. Allo scadere dell'anno l'autorita' competente adotta la definitiva determinazione in merito al rilascio del NOS. In presenza della "dichiarazione di affidabilita'", l'autorita' competente rilascia un'abilitazione temporanea di durata annuale, con eventuali limitazioni. Per i provvedimenti concernenti il rilascio di NOS qualificati sono osservate, altresi', le disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nonche' negli altri atti regolamentari internazionali approvati dall'Italia e nella normativa dell'Unione europea che trattano la specifica materia. 2. Effettuate le valutazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente dispone alternativamente: a) il rilascio del NOS. Per motivi di cautela possono essere attribuite al NOS limitazioni territoriali, di elevabilita' e temporali; b) il diniego del NOS; c) la sospensione della procedura abilitativa quando sia necessario attendere la definizione di procedimenti in corso.