Art. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente
capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il
diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del
codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro
il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e
21.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 8, comma 2 della citata legge
223 del 2001:
Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilita') -
(Omissis).
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.».
- Si riporta l'articolo 12, comma 2 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi):
«Art. 12. (Categorie di lavoratori agricoli
subordinati). - (Omissis).
2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le
locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie
similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed
atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a
tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra
locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo
determinato.».
- Si riporta la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme
in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 367
del 1996, si veda nella nota all'articolo 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il
lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di
precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei
delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche
amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.».