Art. 29
Piani esterni di risposta alle emergenze
e preparazione alle emergenze
1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore
degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone
potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra
amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali
piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari
degli operatori.
2. I piani operativi di pronto intervento locali di cui
all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto
della versione piu' aggiornata dei piani interni di risposta alle
emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle
infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal
piano esterno di risposta alle emergenze.
3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove
necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi
disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente
interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono
mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare
nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi
economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di
funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze
sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili
alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e
al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio
la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli
idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o
la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.
4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello
di compatibilita' e interoperabilita' delle attrezzature e delle
competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione
geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate misure
che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e
servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione
geografica.
5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro
delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze
conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro e' a
disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e
della Commissione e, su una base di reciprocita', dei paesi terzi
limitrofi.
6. Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione
a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione
con l'ente preposto secondo la normativa vigente.
7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per
la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti
di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e
aggiornati periodicamente.
Note all'art. 29:
Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e
per il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 si vedano le note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L. 3 aprile
1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281.