Art. 29 
 
 
              Modifiche in materia di imposta di bollo 
 
  1. Al titolo V del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro  100  a  euro
200"; 
    b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio  e'  presentata  con  un
ritardo non  superiore  a  trenta  giorni,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta dovuta.". 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo vigente degli artt. 24 e 25 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
          recante  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,  n.  292,  S.O.,
          come modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 24  (Sanzioni  a  carico  di  soggetti  tenuti  a
          specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli  obblighi
          stabiliti dall'art. 19 e' punita, per ogni atto,  documento
          o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a  euro
          200." 
              "Art.   25   (Omesso   od    insufficiente    pagamento
          dell'imposta  ed  omessa  o   infedele   dichiarazione   di
          conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
          l'imposta di bollo dovuta  sin  dall'origine  e'  soggetto,
          oltre  al  pagamento   del   tributo,   ad   una   sanzione
          amministrativa  dal  cento   al   cinquecento   per   cento
          dell'imposta o della maggiore imposta. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 32,  secondo  comma,
          della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni  relative
          alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da
          due  a  dieci  volte  l'imposta,  con  un  minimo  di  lire
          duecentomila. 
              3. L'omessa  o  infedele  dichiarazione  di  conguaglio
          prevista dal quinto e dall'ultimo  comma  dell'art.  15  e'
          punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento
          per cento  dell'imposta  dovuta.  Se  la  dichiarazione  di
          conguaglio e' presentata con un  ritardo  non  superiore  a
          trenta giorni, si applica la  sanzione  amministrativa  dal
          cinquanta al cento per  cento  dell'ammontare  dell'imposta
          dovuta.".