Art. 29 
 
 
             Frazionamento della potenza degli impianti 
 
  1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5,  comma
2, verifica, inoltre, la sussistenza di  elementi  indicativi  di  un
artato frazionamento della potenza degli  impianti,  che  costituisce
violazione del criterio dell'equa  remunerazione  degli  investimenti
secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni
degli impianti. In tale ambito, il  GSE  puo'  valutare  anche,  come
possibile elemento indicativo di un artato frazionamento,  l'unicita'
del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti  riconducibili
a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con  la  stazione  di
raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la  stessa
cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 
  2. Il GSE applica i principi generali  di  cui  al  comma  1  anche
nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di verifica e controllo
svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014,  su  tutti
gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  che  beneficiano  di
incentivi tariffari. 
  3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e  2,  il
GSE considera  gli  impianti  riconducibili  ad  un'unica  iniziativa
imprenditoriale come un unico impianto  di  potenza  cumulativa  pari
alla somma dei singoli  impianti  e,  verificato  il  rispetto  delle
regole di accesso agli incentivi, ridetermina la  tariffa  spettante.
Nel caso in cui l'artato  frazionamento  abbia  comportato  anche  la
violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il  GSE  dispone
la decadenza dagli incentivi con  l'integrale  recupero  delle  somme
gia' erogate.  Restano  fermi  gli  eventuali  ulteriori  profili  di
rilevanza penale o amministrativa.