Art. 29 
 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il  Ministero  della
salute, previi opportuni  accertamenti,  attesta  il  possesso  delle
qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed  elencate  ai
punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la  formazione
specialistica in Italia dopo il 31  dicembre  1983  e  prima  del  1°
gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico  specialista
interessato  ha  effettivamente  e  in  maniera   legale   esercitato
l'attivita' di  medico  specialista  in  Italia,  nella  stessa  area
specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante
i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.". 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  testo  dell'articolo  35  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "Art.  35  (Diritti  acquisiti  specifici  dei   medici
          specialisti). - 1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma
          1, in possesso di un diploma di medico specialista  di  cui
          all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un  altro
          Stato  membro,  la  cui  formazione  medico  specialistica,
          svolta  secondo  le  modalita'  del  tempo  parziale,   era
          disciplinata da disposizioni legislative,  regolamentari  e
          amministrative vigenti alla data del 20  giugno  1975,  che
          hanno iniziato la loro formazione di specialisti  entro  il
          31 dicembre 1983, possono ottenere  il  riconoscimento  del
          loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo  di
          specializzazione   sia   accompagnato   da   un   attestato
          rilasciato dall'autorita'  competente  dello  Stato  membro
          presso cui e' stato conseguito  il  titolo  che  certifichi
          l'effettivo e lecito esercizio da parte  degli  interessati
          dell'attivita' specialistica in questione  per  almeno  tre
          anni  consecutivi  nei  cinque   precedenti   il   rilascio
          dell'attestato. 
              2. E' riconosciuto  il  titolo  di  medico  specialista
          rilasciato  in  Spagna  ai   medici,   cittadini   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,  che   hanno   completato   una
          formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se
          tale  formazione  non  soddisfa  i  requisiti   minimi   di
          formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna
          un  certificato  rilasciato  dalle   competenti   autorita'
          spagnole attestante che gli interessati hanno  superato  la
          prova di competenza professionale specifica organizzata nel
          contesto delle misure eccezionali  di  regolarizzazione  di
          cui al decreto reale 1497/99,  al  fine  di  verificare  se
          detti interessati possiedono un livello di conoscenze e  di
          competenze comparabile a quello dei medici  che  possiedono
          titoli di medico  specialista  menzionati  per  la  Spagna,
          all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3. 
              3.  Laddove  siano  state  abrogate   le   disposizioni
          legislative, regolamentari o  amministrative  sul  rilascio
          dei titoli di  formazione  di  medico  specialista  di  cui
          all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati
          a favore dei cittadini italiani provvedimenti  sui  diritti
          acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli  altri  Stati
          membri in possesso  di  un  titolo  di  medico  specialista
          conseguito  in  un  Paese   dell'Unione   il   diritto   di
          beneficiare  delle  stesse  misure,  purche'  i  titoli  di
          formazione  specialistica  in  loro  possesso  siano  stati
          rilasciati dallo Stato di provenienza prima  della  data  a
          partire dalla quale l'Italia ha  cessato  di  rilasciare  i
          titoli di formazione per la  specializzazione  interessata.
          Le date di abrogazione di queste  disposizioni  si  trovano
          all'allegato V. 5.1.3. 
              3-bis. Il  Ministero  della  salute,  previi  opportuni
          accertamenti,  attesta  il  possesso  delle  qualifiche  di
          medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti
          5.1.2 e  5.1.3  dell'allegato  V,  a  chi  ha  iniziato  la
          formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983
          e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato  deve  certificare
          che il medico specialista interessato ha  effettivamente  e
          in  maniera  legale  esercitato   l'attivita'   di   medico
          specialista in Italia, nella stessa area  specialistica  in
          questione, per almeno  sette  anni  consecutivi  durante  i
          dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".