Art. 29 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme particolari per le pubbliche amministrazioni»; b) al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» e' sostituita dalla seguente: «qualificarsi» e l'ultimo periodo e' soppresso. c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: « Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. 3. - 4. - 5. (abrogati).»