Art. 29 
 
                      Modifiche all'articolo 34 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Norme  particolari
per le pubbliche amministrazioni»; 
    b) al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» e' sostituita
dalla seguente: «qualificarsi» e l'ultimo periodo e' soppresso. 
    c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               «  Art.  34.  Norme  particolari  per   le   pubbliche
          amministrazioni 
              1. Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di
          documenti informatici di rilevanza  esterna,  le  pubbliche
          amministrazioni: 
              a)  possono  svolgere   direttamente   l'attivita'   di
          rilascio dei certificati qualificati  avendo  a  tale  fine
          l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo  29;  tale
          attivita' puo' essere svolta esclusivamente  nei  confronti
          dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi,
          pubblici o privati. 
              b)  possono  rivolgersi  a  certificatori  accreditati,
          secondo  la  vigente  normativa  in  materia  di  contratti
          pubblici. 
              2. Per la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di
          documenti  informatici  aventi   rilevanza   esclusivamente
          interna  ciascuna  amministrazione  puo'  adottare,   nella
          propria autonomia organizzativa, regole diverse  da  quelle
          contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              3. - 4. - 5. (abrogati).»