Art. 29 
 
 
             Piano straordinario per la digitalizzazione 
            del patrimonio cinematografico e audiovisivo 
 
  1.  Al   fine   di   consentire   il   passaggio   del   patrimonio
cinematografico e  audiovisivo  al  formato  digitale  e'  costituita
un'apposita sezione del Fondo per  il  cinema  e  l'audiovisivo,  con
dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017,
2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto  ovvero
finanziamenti  agevolati,  finalizzati  alla  digitalizzazione  delle
opere audiovisive e cinematografiche. 
  2. Il  contributo  e'  concesso  alle  imprese  di  post-produzione
italiane, ivi comprese le cineteche, in  proporzione  al  volume  dei
materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel  decreto
di cui al comma 4, tenendo altresi' conto della  rilevanza  culturale
del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonche'
della qualita'  tecnica  e  della  professionalita'  complessiva  del
progetto di digitalizzazione. 
  3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto
o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque
provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3, della presente legge. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e il  parere  del  Consiglio
superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei  beneficiari,  le
modalita' per il riconoscimento e l'assegnazione  dei  contributi,  i
limiti  massimi  d'intensita'  dei  contributi  stessi,  nonche'   le
condizioni e i termini di utilizzo  del  materiale  digitalizzato  ai
sensi del comma 3.