Art. 29 
 
       Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2210 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2210-bis  (Ruolo  speciale  a  esaurimento   dell'Arma   dei
carabinieri). - 1. Gli ufficiali in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento. 
  2. Il grado vertice per il ruolo speciale a  esaurimento  dell'Arma
dei carabinieri e' quello di colonnello. 
  3. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti: 
    a) per il grado di colonnello: 61 anni; 
    b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»; 
    b) all'articolo 2211: 
      1) alla rubrica, dopo la parola: «esaurimento» sono inserite le
seguenti:  «dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare»; 
      2) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare»; 
    c) dopo l'articolo 2211 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2211-bis   (Disposizioni   transitorie   sulle   consistenze
organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). -  1.
Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla  tabella  4,
quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro  III  (specchio
A). 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre  2026,  le
consistenze  organiche  dei  ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma   dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro  I  (specchio  B),
quadro II (specchio A), quadro III (specchio B). 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre  2031,  le
consistenze  organiche  dei  ruoli  degli  ufficiali  dell'Arma   dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro  I  (specchio  C),
quadro II (specchio A), quadro III (specchio C). 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le  consistenze  organiche  dei
ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite  dalla
tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro  III
(specchio C). 
  5. A decorrere dal 2032, con decreto  del  Ministro  della  difesa,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  le  dotazioni  organiche  complessive  dei  gradi  di
generale e di colonnello di  cui  all'articolo  823  sono  aggiornate
secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4. 
  6. Al fine  di  garantire  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui
all'articolo  2212-ter,  ferme  restando  le  consistenze   organiche
complessive  di  cui  all'articolo  800,  gli  ufficiali  del   ruolo
forestale iniziale non sono computati  nei  contingenti  massimi  dei
gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4. 
  7. In relazione alla progressiva riduzione  delle  consistenze  del
ruolo  speciale  dell'Arma  dei   carabinieri,   sino   al   completo
esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno  2050,  le
dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento  degli
ufficiali in servizio permanente  dell'Arma  dei  carabinieri,  ferme
restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800,  comma  1,
sono annualmente determinate con decreto del Ministro  della  difesa.
Il decreto e' adottato in ragione  dell'andamento  delle  consistenze
del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento  nel  ruolo
normale e del personale in servizio nel  medesimo  ruolo  speciale  a
esaurimento.»; 
    d) all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei  carabinieri  puo'
essere attribuita la qualifica di primo  perito  superiore.  I  primi
periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra  i  primi
periti superiori si tiene conto  della  data  di  conferimento  della
qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; 
    e) all'articolo 2212-sexies, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «3-bis. Ai revisori capo  dell'Arma  dei  carabinieri  puo'  essere
attribuita la  qualifica  di  revisore  capo  qualifica  speciale.  I
revisori capo qualifica speciale  hanno  rango  preminente  sui  pari
grado; fra i revisori capo qualifica speciale si  tiene  conto  della
data di conferimento della qualifica, anche nel caso  di  pari  grado
con diversa anzianita'.»; 
    f) all'articolo 2212-septies, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri puo' essere
attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica  speciale.  I
collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari
grado; fra i collaboratori capo qualifica  speciale  si  tiene  conto
della data di conferimento della qualifica, anche nel  caso  di  pari
grado con diversa anzianita'.»; 
    g) dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2212-decies (Trasferimento nel ruolo normale degli  ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali
in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei
carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale  dell'Arma
dei carabinieri. 
  Art.  2212-undecies  (Rideterminazione   delle   anzianita'   degli
ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per  gli
ufficiali gia' transitati dal ruolo speciale  al  ruolo  normale  che
rivestono il grado da  maggiore  a  tenente  colonnello  incluso,  in
possesso  di  un'anzianita'  di  nomina  a  ufficiale   in   servizio
permanente uguale o successiva al 1°  gennaio  1994,  i  gradi  e  le
anzianita'  assolute  sono  rideterminati  in  base  agli   anni   di
anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella
4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire  dalla
data  di  nomina  a  sottotenente  del  ruolo  speciale  in  servizio
permanente effettivo. 
  2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano: 
    a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai  sensi
degli articoli 858 e 859; 
    b) ai  sensi  all'articolo  1065,  i  giudizi  di  non  idoneita'
espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado
superiore; 
    c) le anzianita' di  grado  attribuite  all'esito  dei  pregressi
giudizi di avanzamento a scelta. 
  3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma  1,  l'anzianita'
di grado assoluta degli ufficiali  transitati,  e'  rideterminata  al
giorno successivo a quella  dell'ultimo  dei  pari  grado  del  ruolo
normale, proveniente  dai  corsi  regolari  dell'accademia  militare,
avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 
  4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli  ufficiali
di cui al  comma  1  conservano  tra  loro  la  pregressa  anzianita'
relativa posseduta. 
  Art.  2212-duodecies  (Rideterminazione  delle   anzianita'   degli
ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  Gli
ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in
servizio permanente  permangono  nel  ruolo  speciale  a  esaurimento
secondo  l'ordine  di  ruolo  pregresso,   conservando   l'anzianita'
relativa posseduta. 
  2. Per gli ufficiali  di  cui  al  comma  1,  aventi  il  grado  da
sottotenente  a  tenente   colonnello   incluso,   in   possesso   di
un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente  uguale  o
successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute  sono
rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le
promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente
codice, calcolati a partire dalla data di nomina  a  sottotenente  in
servizio permanente effettivo. 
  3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano: 
    a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai  sensi
degli articoli 858 e 859; 
    b) ai  sensi  all'articolo  1065,  i  giudizi  di  non  idoneita'
espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado
superiore; 
    c) le anzianita' di  grado  attribuite  all'esito  dei  pregressi
giudizi di avanzamento a scelta. 
  4. Agli ufficiali di cui al comma  1,  gia'  transitati  nel  ruolo
speciale  dal  ruolo  normale  dell'Arma  dei  carabinieri,  non   si
applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto  salvo  quanto
previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies. 
  5. Agli ufficiali di cui al comma  1,  gia'  transitati  nel  ruolo
speciale  dell'Arma  dei  carabinieri  dal  ruolo  esaurimento  degli
ufficiali del disciolto  Corpo  degli  Agenti  di  Custodia,  non  si
applicano le rideterminazioni di cui al comma  2  e  l'anzianita'  di
grado e' rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianita'
assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni. 
  Art.  2212-terdecies  (Istituzione  del   ruolo   straordinario   a
esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita'  ed
efficacia organizzativa nella revisione  della  struttura  ordinativa
dell'Arma dei carabinieri,  dall'anno  2017  e'  istituito  il  ruolo
straordinario a esaurimento. 
  2. Il grado  massimo  per  il  ruolo  straordinario  a  esaurimento
dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano. 
  3.  Fino  all'anno  2021  e'  autorizzata  l'immissione  nel  ruolo
straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
di massimo 800 unita' complessive suddivise in misura non superiore a
160  unita'  annue,   secondo   modalita'   stabilite   dall'articolo
2212-quaterdecies. 
  4. Le unita' da immettere,  fissate  annualmente  con  decreto  del
Ministro della difesa, sono portate annualmente in  detrazione  dalla
dotazione  organica  del  ruolo   degli   ispettori   dell'Arma   dei
carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate  a
tutti gli effetti in sovrannumero rispetto  all'organico  complessivo
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 800. 
  5. Le unita' soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per
effetto delle  cessazioni  dal  servizio  permanente  e  le  medesime
posizioni  organiche  sono  annualmente  devolute  al   ruolo   degli
ispettori.  L'entita'  del  graduale  trasferimento  delle  dotazioni
organiche e' annualmente determinata con decreto del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Art.  2212-quaterdecies  (Modalita'   di   immissione   nel   ruolo
straordinario a esaurimento).  -  1.  Per  le  immissioni  nel  ruolo
straordinario  a  esaurimento  di  cui  all'articolo   2212-terdecies
dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il  grado
di sottotenente mediante concorso  per  titoli  dai  luogotenenti  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri  aventi  anzianita'  di
grado uguale o antecedente al  1°  gennaio  2017  e  in  possesso  di
un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni. 
  2. I vincitori del concorso sono: 
    a) nominati sottotenenti con  anzianita'  relativa  stabilita  in
base all'ordine della graduatoria di merito; 
    b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre
mesi. 
  3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano  il  corso
informativo per essi prescritto il  nuovo  ordine  di  anzianita'  e'
determinato, con  decreto  ministeriale,  in  base  alla  graduatoria
stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 
  4. I sottotenenti di cui ai commi 1  e  2  che  superano  il  corso
informativo per essi previsto con  ritardo  per  motivi  di  servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero  per  motivi  di
salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi  sarebbe  spettato
se avessero superato il corso al loro turno. 
  5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano  il  corso
informativo  per  essi  previsto   rientrano   nella   categoria   di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato
per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 
  Art. 2212-quinquiesdecies (Avanzamento degli  ufficiali  del  ruolo
straordinario a esaurimento dell'Arma  dei  carabinieri).  -  1.  Gli
avanzamenti sino al grado di capitano compreso  degli  ufficiali  del
ruolo  straordinario  a  esaurimento  dell'Arma  dei  carabinieri  si
effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 1055. 
  2. Gli anni  di  permanenza  minimi  nel  grado  richiesti  per  la
promozione ad anzianita' sono i seguenti: 
    a) sottotenente: uno; 
    b) tenente: due. 
  3. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si  applica
l'articolo 1084-bis. 
  Art. 2212-sexiesdecies  (Rideterminazione  delle  anzianita'  degli
ufficiali del  ruolo  tecnico  logistico  dell'Arma  dei  carabinieri
provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). -
1. Agli ufficiali immessi nel ruolo tecnico logistico  dell'Arma  dei
carabinieri in applicazione dell'articolo  3,  comma  2  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiche' gia' iscritti  nel  ruolo
tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  18,  primo  comma   del   decreto
legislativo 24 marzo  1993,  n.  117,  in  possesso,  alla  data  del
transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di  studio
previsto per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo  16,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e'
rideterminata l'anzianita' di grado assoluta e relativa, in base agli
anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella
tabella 4, quadro III allegata al codice, calcolati a  partire  dalla
data di immissione nel servizio permanente effettivo. 
  2. Il personale di cui al comma 1, effettuate  le  rideterminazioni
di cui allo stesso comma, e' iscritto in ruolo dopo i  parigrado  con
uguale anzianita' assoluta, secondo l'ordine di  anzianita'  relativa
pregressa. 
  3.  Le  rideterminazioni  di  cui   al   comma   1   danno   titolo
all'inclusione in aliquota per l'avanzamento  a  scelta,  negli  anni
antecedenti l'applicazione del presente articolo. 
  4. Agli ufficiali di cui  al  comma  1,  che  hanno  effettivamente
maturato il diritto all'inclusione in aliquota di valutazione ai fini
dell'avanzamento a  scelta,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.»; 
    h) all'articolo 2214-quater: 
      1) al comma 13, prima delle parole: «Al  personale  dei  ruoli»
sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio  2017,»  e  le
parole: «, limitatamente  all'esercizio  delle  funzioni  attribuite»
sono soppresse; 
      2) al comma 14, prima delle parole: «Al  personale  dei  ruoli»
sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio  2017,»  e  le
parole: «, limitatamente  all'esercizio  delle  funzioni  attribuite»
sono soppresse; 
      3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti: 
  «15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia  di  sicurezza  e
tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo  l'armonico
sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di
posti di cui agli articoli 683, comma 7,  lettera  b),  e  692  comma
7-bis,  sono  ripartite  tra   il   personale   in   possesso   della
specializzazione ed il personale dei corrispondenti  ruoli  forestali
dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori,  appuntati  e
carabinieri  e  operatori  e  collaboratori  fino  al  loro  completo
esaurimento. 
  16. La ripartizione  dei  posti  di  cui  al  comma  precedente  e'
stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi,  tenuto  conto
delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio. 
  17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per
la partecipazione ai concorsi di cui al  comma  16  sono  i  medesimi
previsti per i corrispondenti ruoli  dell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis). 
  18. Il personale dei ruoli  forestali  vincitore  di  concorso  nei
bandi  di  cui  al  comma  16  e'  immesso  al  relativo  corso   dei
corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: 
    a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al titolo III, nei
rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine
corso; 
    b)  avviato  ad  un  corso  integrativo  specialistico,  le   cui
modalita' di svolgimento e i relativi programmi  sono  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale; 
    c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 
  19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori
e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui
al  comma  precedente  anche  con  diversi  programmi   fissati   con
determinazione del Comandante generale.»; 
      4) il comma 24 e' sostituito dal seguente:  «24.  Al  personale
dei ruoli forestali  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
appuntati e carabinieri e' consentito il transito nei  corrispondenti
ruoli  forestali  dei  periti,  dei  revisori  e  degli  operatori  e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianita', in misura non
superiore  al  dieci  per  cento  delle  consistenze  effettive   del
corrispondente ruolo di  destinazione  al  1°  gennaio  dell'anno  di
riferimento, secondo modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
della difesa.»; 
    i) dopo l'articolo 2214-quater e' inserito il seguente: 
  «Art. 2214-quinquies (Transito dal ruolo speciale a esaurimento  al
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).  -  1.  In  sede  di  prima
applicazione, sino al 30 ottobre  2017,  gli  ufficiali  in  servizio
permanente  del  ruolo   speciale   a   esaurimento   dell'Arma   dei
carabinieri, aventi anzianita' di spallina uguale o successiva al  1°
gennaio 1994, che  rivestono  il  grado  da  sottotenente  a  tenente
colonnello  incluso,  in  possesso  di  laurea  magistrale  o  titolo
equipollente stabilita con  determinazione  del  Comandante  generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  sono  ammessi  al   transito   di   cui
all'articolo   2212-decies,   secondo   modalita'    stabilite    con
determinazione ministeriale. 
  2. Gli ufficiali del ruolo speciale a  esaurimento  transitati  nel
ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel  ruolo  normale
secondo l'ordine del ruolo di provenienza,  conservando  l'anzianita'
relativa pregressa. 
  3.  Effettuate  le  iscrizioni  in  ruolo  di  cui  al   comma   2,
l'anzianita'  di  grado  assoluta  degli  ufficiali  transitati,   e'
rideterminata al giorno successivo  a  quella  dell'ultimo  dei  pari
grado   del   ruolo   normale,   proveniente   dai   corsi   regolari
dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale  al
ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 
  4. Agli ufficiali di cui al comma  1,  gia'  transitati  nel  ruolo
speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le
rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonche' quelle dei commi 2 e 3
dell'articolo 2212-duodecies. 
  5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della  difesa  ha
facolta' di bandire concorsi per titoli per  il  transito  nel  ruolo
normale  degli  ufficiali  del  ruolo  speciale  a  esaurimento,   ad
eccezione di quelli transitati nel  ruolo  speciale  da  altro  ruolo
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del
30 ottobre dell'anno in cui e'  bandito  il  concorso,  dei  seguenti
requisiti: 
    a) anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale
o successiva al 1° gennaio 1994; 
    b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente  stabilita
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni. 
  6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai  sensi  del
comma 5, non puo' eccedere, per  ciascuna  anzianita'  di  grado,  la
differenza esistente tra 88 unita' e il numero di ufficiali aventi le
medesime  anzianita'  di  grado  all'esito   dei   transiti   e   dei
trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies. 
  7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono  trasferiti  nel
ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza,  conservando
tra loro le anzianita' di grado e relativa pregressa. 
  8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7: 
    a) l'anzianita' di grado assoluta degli  ufficiali  vincitori  di
concorso, e' rideterminata al giorno successivo a quella  dell'ultimo
dei pari grado del ruolo  normale,  proveniente  dai  corsi  regolari
dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale  al
ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento  ai
sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado; 
    b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta  effettuate  le
rideterminazioni di anzianita' di cui alla  lettera  a),  l'ufficiale
vincitore  di   concorso   e'   comunque   collocato   in   posizione
immediatamente successiva  a  quella  conseguita  dal  parigrado,  se
presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo  speciale
a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo. 
  9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5: 
    a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il  1°  luglio
2018, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina  a  sottotenente  del
ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o  antecedente
al 31 dicembre 1994; 
    b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il  1°  luglio
2019, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina  a  sottotenente  del
ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o  antecedente
al 31 dicembre 1995; 
    c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il  1°  luglio
2020, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina  a  sottotenente  del
ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o  antecedente
al 31 dicembre 1996; 
    d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il  1°  luglio
2021, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina  a  sottotenente  del
ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o  antecedente
al 31 dicembre 1997; 
    e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro  il  1°  luglio
2022, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina  a  sottotenente  del
ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o  antecedente
al 31 dicembre 1998.». 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Si   riporta   il   testo   degli   articoli   2211,
          2212-quinquies, 2212-sexies, 2212-septies e 2214-quater del
          citato decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificati o introdotti dal presente decreto: 
              Art. 2211 (Consistenze organiche dei ruoli  speciali  e
          dei ruoli tecnici  a  esaurimento  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Le
          consistenze complessive dei rispettivi ruoli speciali  e  a
          esaurimento dell'Esercito italiano, della Marina militare e
          dell'Aeronautica militare non possono eccedere le dotazioni
          organiche dei corrispondenti ruoli speciali." 
              "Art.   2212-quinquies    (Funzioni    del    personale
          appartenente al ruolo forestale dei  periti  dell'Arma  dei
          carabinieri). - 1. Il personale  del  ruolo  forestale  dei
          periti  svolge   funzioni   che   richiedono   preparazione
          specialistica      e      conoscenza      di      procedure
          tecnico-scientifiche  e   amministrativo-contabili,   anche
          complesse  e  collabora  all'attivita'  istruttoria  e   di
          studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario
          ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto
          2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di
          apparecchiature  e  di  procedure,  anche  complesse,   per
          l'elaborazione automatica dei dati  e  il  trattamento  dei
          testi. 
              2. Nell'ambito di direttive  di  massima  ha  autonomia
          operativa e responsabilita' diretta  connesse  sia  con  la
          predisposizione  e  attuazione  delle  attivita'  che   con
          l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 
              3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando
          l'attivita' di piu' persone con piena  responsabilita'  per
          l'attivita' svolta  e  per  i  risultati  conseguiti.  Puo'
          inoltre  svolgere,  in  relazione   alla   professionalita'
          posseduta,  compiti  di   formazione   e   istruzione   del
          personale. 
              4.  Ai  periti  superiori,  oltre  ai   compiti   sopra
          specificati,  sono  attribuite  funzioni  richiedenti   una
          qualificata preparazione professionale nel settore al quale
          sono  adibiti,  con   conoscenze   di   elevato   contenuto
          specialistico. Collaborano con i  superiori  gerarchici  in
          studi,   esperimenti   e   altre   attivita'    richiedenti
          qualificata preparazione professionale. 
              5. Nell'ambito  del  ruolo  forestale  dei  periti,  il
          personale appartenente ai gradi di vice  perito,  perito  e
          perito capo in  caso  di  impedimento  o  di  assenza  puo'
          sostituire il superiore gerarchico. 
              5-bis.  Ai  periti  superiori  scelti   dell'Arma   dei
          carabinieri puo' essere attribuita la  qualifica  di  primo
          perito superiore. I  primi  periti  superiori  hanno  rango
          preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori  si
          tiene conto della data  di  conferimento  della  qualifica,
          anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. 
              Art. 2212-sexies (Mansioni del  personale  appartenente
          al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
          - 1. Il  personale  appartenente  al  ruolo  forestale  dei
          revisori    svolge    mansioni    richiedenti    conoscenza
          specialistica e particolare perizia nel settore al quale e'
          adibito,  con  capacita'  di  utilizzazione  di   mezzi   e
          strumenti  complessi  e  di  interpretazione  di   disegni,
          grafici e  dati  nell'ambito  delle  direttive  di  massima
          ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente  fitosanitario
          ai sensi dell'articolo 34-bis del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214. 
              2. Lo stesso personale esercita, inoltre,  nel  settore
          di impiego,  attivita'  di  guida  e  controllo  di  unita'
          operative  sottordinate,   con   responsabilita'   per   il
          risultato conseguito.  Collabora  con  i  propri  superiori
          gerarchici  e  puo'  sostituirli  in  caso  di   temporaneo
          impedimento o assenza. 
              3. Al personale del grado di  revisore  capo,  oltre  a
          quanto  gia'   specificato,   possono   essere   attribuiti
          incarichi specialistici richiedenti particolari  conoscenze
          ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento
          del personale sottordinato. 
              3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri  puo'
          essere attribuita la qualifica di revisore  capo  qualifica
          speciale. I revisori capo qualifica  speciale  hanno  rango
          preminente sui pari grado; fra i  revisori  capo  qualifica
          speciale si tiene conto della data  di  conferimento  della
          qualifica,  anche  nel  caso  di  pari  grado  con  diversa
          anzianita'. 
              Art. 2212-septies (Mansioni del personale  appartenente
          al ruolo forestale degli operatori e collaboratori).  -  1.
          Il  personale  appartenente  al   ruolo   forestale   degli
          operatori e dei  collaboratori  svolge  mansioni  esecutive
          anche  di  natura  tecnico-strumentale  con  capacita'   di
          utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
          procedure predeterminate. Le  prestazioni  lavorative  sono
          caratterizzate  da  margini  valutativi  nella  esecuzione,
          anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 
              2. I collaboratori e i collaboratori capo  possono,  in
          relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti
          di  addestramento  del  personale  sottordinato   e   avere
          responsabilita' di guida e di controllo di altre persone. 
              2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei  carabinieri
          puo' essere attribuita la qualifica di  collaboratore  capo
          qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale
          hanno rango preminente sui pari grado; fra i  collaboratori
          capo qualifica  speciale  si  tiene  conto  della  data  di
          conferimento della qualifica, anche nel caso di pari  grado
          con diversa anzianita'." 
              "Art. 2214-quater (Transito del personale  appartenente
          al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei  carabinieri).
          - 1. Il transito del personale del  Corpo  forestale  dello
          Stato  nell'Arma  dei  carabinieri   avviene   secondo   la
          corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli
          632, 2212-octies  e  2212-nonies,  con  l'anzianita'  nella
          qualifica  posseduta  e  mantenendo   l'ordine   di   ruolo
          acquisito  nel  ruolo  di  provenienza.  La  qualifica   di
          luogotenente attribuita ai marescialli  aiutanti  sostituti
          ufficiali   di   pubblica   sicurezza   corrisponde    alla
          denominazione   di   scelto   attribuita   agli   ispettori
          superiori. 
              (Omissis). 
              12. Al personale dei  ruoli  forestali  iniziale  degli
          ufficiali, degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
          appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e  pubblica
          sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
          articoli 178 e 179. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al  personale  dei
          ruoli forestali dei periti e  dei  revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri sono attribuite le qualifiche di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al  personale  dei
          ruoli forestali degli operatori e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
              15. Al fine di soddisfare le  esigenze  in  materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          garantendo  l'armonico   sviluppo   dei   ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui  agli
          articoli 683, comma 7, lettera b),  e  692  comma  7,  sono
          ripartite   tra   il   personale    in    possesso    della
          specializzazione ed il personale dei  corrispondenti  ruoli
          forestali dell'Arma  dei  carabinieri  dei  sovrintendenti,
          revisori,   appuntati   e   carabinieri   e   operatori   e
          collaboratori fino al loro completo esaurimento. 
              16.  La  ripartizione  dei  posti  di  cui   al   comma
          precedente  e'  stabilita  in  misura  proporzionale,   nei
          relativi bandi, tenuto conto delle  rispettive  consistenze
          effettive registrate al 1° gennaio. 
              17. Per il personale dei ruoli forestali,  i  requisiti
          richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma
          16 sono i medesimi  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli
          dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di  quello  di  cui
          all'articolo 692, comma 5 lettera, f). 
              18. Il  personale  dei  ruoli  forestali  vincitore  di
          concorso nei bandi  di  cui  al  comma  16  e'  immesso  al
          relativo  corso  dei  corrispondenti  ruoli  dell'Arma  dei
          carabinieri, al termine del quale: 
              a) viene nominato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          titolo III, nei rispettivi superiori  ruoli  forestali  con
          distinta graduatoria di fine corso; 
              b) avviato ad un corso  integrativo  specialistico,  le
          cui modalita' di svolgimento e i  relativi  programmi  sono
          stabiliti con determinazione del Comandante Generale; 
              c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 
              19. Il personale dei ruoli  forestali  dei  revisori  e
          degli  operatori  e  collaboratori,  attese   le   mansioni
          specialistiche svolte, partecipa ai corsi di cui  al  comma
          precedente  anche  con  diversi   programmi   fissati   con
          determinazione del Comandante Generale. 
              20.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Arma dei carabinieri: 
              a)  frequenta  uno  specifico   corso   di   formazione
          militare,  definito  con  determinazione   del   Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
              b) all'atto del transito, compatibilmente con il  nuovo
          assetto organizzativo, viene confermato nella  stessa  sede
          di servizio, in relazione  alle  esigenze  di  mantenimento
          della specialita'  e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  di
          presidio dell'ambiente, del  territorio  e  delle  acque  e
          della sicurezza agroalimentare. 
              21.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare ai  sensi  dell'articolo  2257,  il
          personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
          nell'Arma dei  carabinieri  e'  chiamato  a  eleggere,  con
          procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri  di  cui
          all'articolo  935  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   delegati   per   la
          composizione dei consigli di base di rappresentanza di  cui
          all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso  il
          Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2,  lettera  a),
          nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del  Corpo
          forestale e presso i Comandi regionali confluiti  nell'Arma
          dei carabinieri, questi  ultimi  accorpati,  ai  soli  fini
          elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 
              22.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati dei consigli di base eletti secondo  la  procedura
          di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti,  due  per
          ciascuna  delle  categorie  di  cui  all'articolo  872  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  che   costituiscono   il   consiglio   intermedio   di
          rappresentanza  istituito  presso   il   Comando   di   cui
          all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 
              23.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
          22 eleggono un  rappresentante,  il  quale  partecipa,  con
          diritto di voto, alle riunioni  della  sezione  Carabinieri
          del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
          interforze  di  tutte  le  categorie.  Risulta  eletto   il
          delegato che ha ottenuto il maggior  numero  di  preferenze
          dei  votanti,  il  quale  e'   chiamato   a   rappresentare
          unitariamente le categorie del ruolo forestale. 
              24. Al personale dei ruoli forestali  degli  ispettori,
          dei sovrintendenti  e  degli  appuntati  e  carabinieri  e'
          consentito il transito nei corrispondenti  ruoli  forestali
          dei periti, dei revisori e degli operatori e  collaboratori
          dell'Arma dei carabinieri per  anzianita',  in  misura  non
          superiore al dieci per cento  delle  consistenze  effettive
          del corrispondente ruolo  di  destinazione  al  1°  gennaio
          dell'anno di riferimento, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro della difesa.".