Art. 29 
 
 
                Clausola di riconoscimento reciproco 
 
  1.  Il  presente  regolamento   non   comporta   limitazione   alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente  fabbricate  in  uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente
dell'accordo  SEE,  purche'  le  stesse   garantiscano   livelli   di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente,  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il regolamento (CE) n. 764/2008 del  9  luglio  2008,
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (che  stabilisce
          procedure relative all'applicazione di  determinate  regole
          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati
          in un altro Stato membro  e  che  abroga  la  decisione  n.
          3052/95/CE) e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  del  13  agosto
          2008, n. L 218.