Art. 29 
 
Disposizioni  sull'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
  destinazione dei beni sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'
  organizzata 
 
  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  110.  (L'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata ha personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  ed  e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede  principale
in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta  sotto  la
vigilanza   del    Ministro    dell'interno.    L'Agenzia    dispone,
compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le  proprie
sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato  ai  sensi
del presente decreto. 
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a) acquisizione, attraverso il proprio sistema  informativo,  dei
flussi informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti
istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto  di  flusso  di
scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema  informativo  del
Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le  banche
dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo,  degli  enti  territoriali,  delle  societa'  Equitalia   ed
Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con  gli  amministratori
giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1,  2  e  3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre  2011,  n.  233;  acquisizione,  in  particolare,  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati  e   confiscati   alla   criminalita'
organizzata nel corso  dei  procedimenti  penali  e  di  prevenzione;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei  procedimenti
di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni  nei  medesimi
procedimenti, accertamento della consistenza,  della  destinazione  e
dell'utilizzo dei  beni;  programmazione  dell'assegnazione  e  della
destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche'
delle criticita' relative alla fase di assegnazione  e  destinazione.
Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata  la  spesa  di
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio; 
    b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui al libro I,  titolo  III;  ausilio  finalizzato  a
rendere possibile,  sin  dalla  fase  del  sequestro,  l'assegnazione
provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali
o sociali agli enti, alle associazioni  e  alle  cooperative  di  cui
all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione  del  giudice
delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale  e  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive  modificazioni;  ausilio  svolto  al   fine   di   rendere
possibile, sin dalla fase del sequestro,  l'assegnazione  provvisoria
dei beni immobili e delle aziende per fini  istituzionali  o  sociali
agli enti, alle associazioni e alle cooperative di  cui  all'articolo
48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione  del
giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
    d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei
beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte  di
appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro  I,
titolo III; 
    e) amministrazione, dal provvedimento di  confisca  emesso  dalla
corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso  dal  giudice
dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale  e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dei  beni  definitivamente  confiscati   dal
giudice dell'esecuzione; 
    f) adozione di iniziative e di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni». 
  2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111. (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi  dell'Agenzia  e
restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: 
    a) il Direttore; 
    b) il Consiglio direttivo; 
    c) il Collegio dei revisori; 
    d) il Comitato consultivo di indirizzo. 
  2. Il Direttore e' scelto  tra  figure  professionali  che  abbiano
maturato esperienza  professionale  specifica,  almeno  quinquennale,
nella  gestione  dei  beni  e  delle  aziende:  prefetti,   dirigenti
dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la
quinta  valutazione  di   professionalita'   o   delle   magistrature
superiori.  Il  soggetto  scelto  e'  collocato  fuori  ruolo  o   in
aspettativa    secondo    l'ordinamento    dell'amministrazione    di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. Il Direttore e'  nominato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
ed e' composto: 
    a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
    b)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore   nazionale
antimafia; 
    c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato  dal
Ministro dell'interno; 
    d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali  e
patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    e)  da  un  qualificato  esperto  in  materia  di   progetti   di
finanziamenti europei e  nazionali  designato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato  per  la  politica  di
coesione. 
  4. I componenti del Consiglio direttivo,  designati  ai  sensi  del
comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. 
  5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti nel Registro  dei  revisori  legali.  Un  componente
effettivo e un  componente  supplente  sono  designati  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal  Direttore
dell'Agenzia ed e' composto: 
    a) da un qualificato esperto in materia di politica  di  coesione
territoriale,  designato  dal  Dipartimento  per  le   politiche   di
coesione; 
    b) da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo  economico,
designato dal medesimo Ministro; 
    c)  da  un  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; 
    d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale
"sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; 
    e)  da   un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; 
    f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
    g) da un rappresentante dei comuni,  designato  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI); 
    h) da un rappresentante delle  associazioni  che  possono  essere
destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera  c),  designato  dal  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  sulla  base   di   criteri   di
trasparenza, rappresentativita' e rotazione  semestrale,  specificati
nel decreto di nomina; 
    i)   da   un   rappresentante   delle   associazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  da  un
rappresentante  delle  cooperative  e  da  un  rappresentante   delle
associazioni  dei  datori  di  lavoro,  designati  dalle   rispettive
associazioni. 
  7.  Alle  riunioni  possono  essere  chiamati   a   partecipare   i
rappresentanti degli enti  territoriali  ove  i  beni  o  le  aziende
sequestrati e  confiscati  si  trovano.  I  componenti  del  Comitato
consultivo di  indirizzo,  designati  ai  sensi  del  comma  6,  sono
nominati con decreto del Ministro  dell'interno.  Ai  componenti  non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso  di
spese o emolumento comunque denominato. 
  8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e sono posti a carico  del  bilancio  dell'Agenzia.  Per  la
partecipazione alle sedute  degli  organi  non  spettano  gettoni  di
presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti». 
  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 112.  (Attribuzioni  degli  organi  dell'Agenzia).  -  1.  Il
Direttore dell'Agenzia  ne  assume  la  rappresentanza  legale,  puo'
nominare uno o piu' delegati  anche  con  poteri  di  rappresentanza,
convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il  Comitato
consultivo di  indirizzo  e  stabilisce  l'ordine  del  giorno  delle
sedute. Provvede altresi'  all'attuazione  degli  indirizzi  e  delle
linee guida di cui al comma 4, lettera d), e  presenta  al  Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il  Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  49,  comma  1,  ultimo
periodo. 
  2. L'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nella  gestione  fino
al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le  prioritarie
finalita' istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate  dal
libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme  in
materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero  quando  il  bene
sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile,  non  destinabile  o
non alienabile, l'Agenzia,  con  delibera  del  Consiglio  direttivo,
adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. 
  3. L'Agenzia, per le attivita' connesse all'amministrazione e  alla
destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  anche  in  via  non
definitiva, nonche' per il monitoraggio  sul  corretto  utilizzo  dei
beni assegnati, si avvale delle  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo territorialmente competenti presso  le  quali  e'  istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un  apposito
nucleo di  supporto.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono
definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo
contingente  di  personale,  secondo  criteri  di   flessibilita'   e
modularita' che tengano conto anche della presenza significativa, nel
territorio di riferimento, di  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
criminalita'  organizzata.  I  prefetti,  con  il  provvedimento   di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee
guida  adottate  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia,  le   altre
amministrazioni, gli enti e  le  associazioni  che  partecipano  alle
attivita' del nucleo con propri rappresentanti. 
  4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: 
    a) utilizza i flussi  acquisiti  attraverso  il  proprio  sistema
informativo  per  facilitare  le  collaborazioni  tra  amministratori
giudiziari e tra  coadiutori  e  favorire,  su  tutto  il  territorio
nazionale in modo particolare per le aziende,  l'instaurazione  e  la
prosecuzione di rapporti commerciali tra  le  imprese  sequestrate  o
confiscate; 
    b)  predispone  meccanismi  di  intervento  per  effettuare,  ove
l'amministratore  giudiziario  lo  richieda,  l'analisi  aziendale  e
verificare la possibilita' di prosecuzione o  ripresa  dell'attivita'
imprenditoriale  ovvero  avviare  procedure  di  liquidazione  o   di
ristrutturazione del debito; 
    c) stipula protocolli di intesa con le  strutture  interessate  e
con  le   associazioni   di   categoria   per   l'individuazione   di
professionalita'  necessarie  per  la  prosecuzione  o   la   ripresa
dell'attivita' d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di
supporto  istituiti  presso  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo; 
    d) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
emana le linee guida interne che  intende  seguire  sia  per  fornire
ausilio all'autorita' giudiziaria, sia per stabilire la  destinazione
dei beni confiscati; indica, in  relazione  ai  beni  aziendali,  gli
interventi necessari per salvaguardare  il  mantenimento  del  valore
patrimoniale e i  livelli  occupazionali  e,  in  relazione  ai  beni
immobili, gli interventi utili per incrementarne  la  redditivita'  e
per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi
e  oneri,  anche  prevedendo  un'assegnazione  provvisoria  ai  sensi
dell'articolo 110, comma 2, lettera b); 
    e) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare  con
l'Associazione bancaria  italiana  (ABI)  e  con  la  Banca  d'Italia
modalita' di rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in  essere  con
le aziende sequestrate o confiscate; 
    f) richiede all'autorita' di vigilanza di cui  all'articolo  110,
comma  1,  l'autorizzazione  a  utilizzare  gli   immobili   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); 
    g)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
    h) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
    i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti
pubblici,  conformemente  ai  provvedimenti  di  assegnazione  e   di
destinazione; verifica in modo continuo  e  sistematico,  avvalendosi
delle prefetture-uffici territoriali del Governo e,  ove  necessario,
delle Forze di polizia, la conformita'  dell'utilizzo  dei  beni,  da
parte  dei  privati  e  degli  enti  pubblici,  ai  provvedimenti  di
assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce  semestralmente
all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; 
    l) revoca il provvedimento di  assegnazione  e  destinazione  nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle  finalita'
indicate nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; 
    m) previo parere motivato del Comitato consultivo  di  indirizzo,
sottoscrive convenzioni e protocolli con  pubbliche  amministrazioni,
regioni, enti locali, ordini professionali, enti e  associazioni  per
le finalita' del presente decreto; 
    n) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Il Comitato consultivo di indirizzo: 
    a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere  d),  e),
h) ed m); 
    b)  puo'  presentare  proposte  e  fornire  elementi   per   fare
interagire gli amministratori giudiziari delle  aziende,  ovvero  per
accertare,  su  richiesta  dell'amministratore  giudiziario,   previa
autorizzazione del giudice delegato,  la  disponibilita'  degli  enti
territoriali,  delle  associazioni  e  delle   cooperative   di   cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere  in  carico  i  beni
immobili, che non facciano parte di compendio  aziendale,  sin  dalla
fase del sequestro; 
    c)  esprime  pareri  su  specifiche  questioni   riguardanti   la
destinazione e l'utilizzazione  dei  beni  sequestrati  o  confiscati
nonche' su ogni altra questione che  venga  sottoposta  ad  esso  dal
Consiglio direttivo,  dal  Direttore  dell'Agenzia  o  dall'autorita'
giudiziaria. 
  6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123». 
  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 113. (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1.  Con
uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro  il  limite  di
spesa di cui all'articolo 118: 
    a)  l'organizzazione  e  la  dotazione  delle  risorse  umane   e
strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale
con specifica competenza in materia di  gestione  delle  aziende,  di
accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; 
    b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa
alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione  finanziaria
e contabile dalle attivita' di amministrazione e  custodia  dei  beni
sequestrati e confiscati; 
    c) i flussi informativi necessari  per  l'esercizio  dei  compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da
effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita'
giudiziaria. 
  2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia   dei   beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2,  lettere  d)  ed  e),  i
rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati
mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad  oggetto,  in
particolare, la stima e la manutenzione dei  beni  custoditi  nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del  regolamento,
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei  regolamenti  di  cui  al
comma  1,  l'Agenzia,  per  l'assolvimento  dei  suoi  compiti,  puo'
avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese  le
Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose. 
  4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione  delle
aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo'
conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  di  bilancio,
apposito incarico, anche a titolo oneroso,  a  societa'  a  totale  o
prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la  societa'
incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce
le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata  e  ogni  aspetto
relativo alla rendicontazione e al controllo. 
  5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni». 
  5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' sostituto dai seguenti: 
  «Art. 113-bis. (Disposizioni in materia di organico  dell'Agenzia).
- 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'  determinata  in  duecento
unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali
e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1. 
  2. Alla  copertura  dell'incremento  della  dotazione  organica  di
centosettanta unita', di cui al comma  1,  si  provvede  mediante  le
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il  passaggio  del
personale  all'Agenzia  a  seguito  della  procedura   di   mobilita'
determina la soppressione del posto in organico  nell'amministrazione
di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative  risorse
finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a
carico del bilancio medesimo. 
  3. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  2,  il
personale in servizio presso l'Agenzia continua a  prestare  servizio
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza  necessita'  di
ulteriori   provvedimenti   da   parte   delle   amministrazioni   di
appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate,
il personale  proveniente  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli   enti   pubblici
economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, presso l'Agenzia in posizione di  comando,  distacco  o
fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa  istanza  da
presentare  nei  sessanta  giorni  successivi  secondo  le  modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 1.  Negli  inquadramenti
si  tiene  conto  prioritariamente  delle  istanze   presentate   dal
personale, in servizio alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  che   ha   presentato   analoga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo
1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio  del
personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico
nell'amministrazione di appartenenza, con  conseguente  trasferimento
delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. 
  4. I nominativi del personale  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  5.  Il  Direttore  dell'Agenzia,  previa  delibera  del   Consiglio
direttivo,  puo'   stipulare,   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
contratti a tempo determinato per il  conferimento  di  incarichi  di
particolare specializzazione  in  materia  di  gestioni  aziendali  e
patrimoniali. 
  Art. 113-ter. (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta  al  personale
di  cui  all'articolo  113-bis,  presso  l'Agenzia  e  alle   dirette
dipendenze funzionali del Direttore  puo'  operare,  in  presenza  di
professionalita' specifiche ed adeguate,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente,  fino
al limite  massimo  di  dieci  unita',  di  personale  con  qualifica
dirigenziale  o   equiparata,   appartenente   alle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alle Forze di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n.121, nonche'  ad
enti pubblici economici. 
  2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della
carriera prefettizia che puo' essere  collocato  fuori  ruolo,  viene
posto in posizione di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n.127. 
  3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e  il
trattamento  economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.  Per  il  personale  appartenente
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  legge  1º  aprile
1981, n.121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
  6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che,  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, e'  inquadrato  nei  ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.