Art. 29 
 
 
              Disposizioni in materia di funzionamento 
          del Garante per la protezione dei dati personali 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  regolare  esercizio  dei  poteri  di
controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali  e
per  fare   fronte   agli   accresciuti   compiti   derivanti   dalla
partecipazione  alle  attivita'  di  cooperazione  fra  autorita'  di
protezione di dati dell'Unione europea, e'  attribuito,  a  decorrere
dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000  euro.  Per
le finalita' di cui al  primo  periodo,  il  ruolo  organico  di  cui
all'articolo 156, comma 2, del codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come incrementato in attuazione dell'articolo  1,  comma  542,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  successivamente  dall'articolo  1,
comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  incrementato  di
25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250  per
l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 887.250 per l'anno 2017
e a euro 4.061.750 annui a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
 
          Note all'art. 29: 
              L'articolo 156, comma 2, del citato decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita: 
              "Art. 156. (Ruolo organico e personale) 
              (Omissis). 
              2.  Il  ruolo  organico  del  personale  dipendente  e'
          stabilito nel limite di cento unita'.". 
              L'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, cosi' recita: 
              "542. Al fine di perseguire  il  migliore  espletamento
          dei propri compiti  istituzionali  e,  in  particolare,  di
          quelli di vigilanza e  di  controllo,  il  Garante  per  la
          protezione   dei   dati   personali   e'   autorizzato   ad
          incrementare la propria dotazione organica  in  misura  non
          superiore al 25 per  cento  della  consistenza  attualmente
          prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in  materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  nei  limiti  della
          dotazione prevista nella Tabella C allegata  alla  presente
          legge.". 
              L'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre  2013,
          n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,  n.
          302, cosi' recita: 
              "268. Al fine di  non  disperdere  la  professionalita'
          acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato assunto a  seguito  di  superamento  di
          apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
          nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti  derivanti
          dalla partecipazione alle  attivita'  di  cooperazione  fra
          autorita' di protezione di  dati  dell'Unione  europea,  il
          ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come
          incrementato in  attuazione  dell'articolo  1,  comma  542,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  incrementato  di
          dodici unita', previa contestuale riduzione nella  medesima
          misura del contingente di  cui  al  comma  5  del  predetto
          articolo 156 del codice di cui al  decreto  legislativo  n.
          196 del 2003.".