Art. 29 Prove d'esame 1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica; b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso. 2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: a) semeiotica e clinica medica; b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; c) medicina legale e di antropologia criminale; d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; e) igiene e medicina preventiva. 3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prima prova: 1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 5) fisiopatologia della riproduzione animale; b) seconda prova: 1) clinica medica veterinaria; 2) clinica chirurgica veterinaria; 3) fisiologia della nutrizione animale; 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente; 5) sanita' pubblica veterinaria. 4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; b) nutrizione ed alimentazione animale; c) allevamento e patologie degli equini; d) allevamento, igiene e benessere del cane. 5. Il colloquio di cui ai commi 2 e 4 comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonche' dell'informatica. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3, la commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio. 10. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.