Art. 29 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e dei»; b) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,»; c) al comma 3: 1) il primo periodo e' soppresso; 2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i limiti» e' inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori). - 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 2. 3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.».