Art. 29 
 
 
                            Tutela legale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32  della  legge  22  maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.  In  mancanza
del coniuge e dei figli del  dipendente  deceduto,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla  relativa  spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia  giudiziaria  indagati  o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono  avvalersi  di
un libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma  che,  anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente  l'importo  di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo. 
  3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato,  anche  al
personale  convenuto  in  giudizi  per  responsabilita'   civile   ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma  1,  salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme. 
  4.  Sono  ammesse   al   rimborso,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a  procedimento
penale concluso con la remissione di querela. 
  5. La richiesta di rimborso, fermi restando i  limiti  riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con  legge  23  maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per il testo dell'articolo 32  della  legge  22  maggio
          1975, n. 152, si vedano le note all'articolo 12. 
              Per il testo dell'articolo  18  del  decreto  legge  25
          marzo 1997, n. 67, si vedano le note all'articolo 12.