Art. 29 
 
              Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start 
                      e Digital Transformation 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta
mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»; 
    c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i
limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi.
Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»; 
    d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  -
(Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere
cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.». 
  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai
sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento
degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza,
con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori
dei singoli interventi. 
  4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati,
anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai
proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle
aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio. 
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, (( anche in coerenza con le linee strategiche  del  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  ))
con decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  ((  ,  sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, ))  sono  stabiliti  i  criteri,  le
condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione  di   agevolazioni
finanziarie  nella  misura  massima  del  50  per  cento  dei   costi
ammissibili  definite  nei  limiti  stabiliti  dal  Regolamento  (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo
29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la
realizzazione dei progetti di  trasformazione  ((  tecnologica  ))  e
digitale aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale   e   verticale,   industrial   internet,    cloud,    ((
cybersecurity, big data e analytics) e delle  tecnologie  relative  a
soluzioni    tecnologiche    digitali    di    filiera    finalizzate
all'ottimizzazione della gestione della  catena  di  distribuzione  e
della gestione delle relazioni con i  diversi  attori,  al  software,
alle piattaforme  e  applicazioni  digitali  per  la  gestione  e  il
coordinamento  della  logistica  con   elevate   caratteristiche   di
integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre  tecnologie
quali sistemi di  e-commerce,  sistemi  di  pagamento  mobile  e  via
internet,  fintech,  sistemi  elettronici  per  lo  scambio  di  dati
(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie  per
l'in-store  customer   experience,   system   integration   applicata
all'automazione dei processi, blockchain,  intelligenza  artificiale,
internet of things; )) 
    b) presentare un importo di spesa almeno  pari  a  ((  50.000  ))
euro. 
  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese
devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o in quello dei servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere  ((
nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili )); 
    c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro (( 100.000 )); 
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  (( 7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non  superiore  a
dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il
consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere
conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato. )) 
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  (( 9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo  del
processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la
crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche
che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della
pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze
degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario
digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire
maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il
territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in
modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a
domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi,
anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del
commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso
in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente
prestato. 
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione
di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma
9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'. 
  9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla
distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per
le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole:
«in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019». 
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o
che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi
9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio. 
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma
9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del
decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle
informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla
disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio,
specificandone la natura e il costo. 
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti
per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella
dell'affidamento del servizio universale. 
  9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e
culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della
realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per
l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione
della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei
seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata
operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie
dotazioni: 
  a) gestione di servizi pubblici; 
  b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti; 
  c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione; 
  d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture
fisiche e logistiche. ))