Art. 29 
 
                               Router 
 
  1. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce  un
router. 
  2. Lo scambio di dati tra il router e  i  repertori  primari  e  il
secondario  e'  effettuato  utilizzando  il  formato  di  dati  e  le
specifiche per lo scambio di dati definiti dal router. 
  3.  Lo  scambio  di  dati  tra  il  router  e   un   emittente   di
identificativi e' effettuato utilizzando il  formato  di  dati  e  le
specifiche per lo scambio di dati definiti dal router. 
  4.  Gli  operatori  economici  diversi  dai  fabbricanti  e   dagli
importatori inviano le informazioni registrate a norma  dell'art.  15
della direttiva n. 2014/40/UE e del presente decreto al  router,  che
le trasmette al repertorio  primario  che  fornisce  il  servizio  al
fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in  questione.
Una copia di tali dati viene trasferita  istantaneamente  al  sistema
del repertorio secondario.