Art. 29 Router 1. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un router. 2. Lo scambio di dati tra il router e i repertori primari e il secondario e' effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router. 3. Lo scambio di dati tra il router e un emittente di identificativi e' effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router. 4. Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e del presente decreto al router, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.