Art. 29. Costi inammissibili 1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili ne' quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi. 2. Non sono ammissibili i costi dichiarati dall'ente locale titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore a valere su altre risorse nazionali o europee (doppia imputazione). 3. Non sono ammissibili i contributi in natura o le valorizzazioni di beni di proprieta' dell'ente locale o dell'ente attuatore. 4. Non e' ammesso il rimborso di eventuali costi sostenuti in caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.