Art. 29 
 
          Potenziamento dei controlli in materia di giochi 
 
  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei  minori  ed  impedire
l'esercizio abusivo del gioco  con  vincita  in  denaro,  contrastare
l'evasione fiscale e l'uso  di  pratiche  illegali  in  elusione  del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di  controllo,  di  importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  costituito  il  fondo  e
disciplinato  il  relativo  utilizzo.   Il   personale   appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad  effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui  si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, ((lettere a) e b),)) del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  al  solo
fine  di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  alle  eventuali
violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative
al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni
di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica  altresi'
alla Polizia di Stato, all'Arma dei  Carabinieri  e  al  Corpo  della
Guardia di finanza, ciascuno dei quali,  ai  fini  dell'utilizzo  del
fondo previsto dal presente comma,  agisce  previo  concerto  con  le
competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
sono previste le disposizioni attuative e  contabili  per  l'utilizzo
del fondo di cui  al  primo  periodo,  stabilendo  che  le  eventuali
vincite  conseguite  dal  predetto  personale  nell'esercizio   delle
attivita' di cui  al  presente  articolo  siano  riversate  al  fondo
medesimo. 
  2.  All'articolo  10,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato regio
          decreto n. 773 del 1931 e' riportato  nelle  Note  all'art.
          26.