Art. 29 
 
 
                            Incompetenza 
 
    1.  Il   tribunale   decide   con   ordinanza   quando   dichiara
l'incompetenza.  L'ordinanza  e'  trasmessa  in  copia  al  tribunale
dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento. 
    2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede  d'ufficio
il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice  di
procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento  pendente,
dandone comunicazione alle parti. 
    3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio  di
cui all'articolo 51, il  reclamo,  per  le  questioni  diverse  dalla
competenza, e' riassunto, a norma  dell'articolo  50  del  codice  di
procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. 
 
          Note all'art. 29: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del codice
          di procedura civile; 
              "Art. 45. Conflitto di competenza. 
              Quando,   in   seguito   all'ordinanza   che   dichiara
          l'incompetenza del giudice adito per ragione di  materia  o
          per territorio nei casi di cui all'articolo  28,  la  causa
          nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti  ad
          altro giudice, questi, se ritiene di  essere  a  sua  volta
          incompetente,  richiede   d'ufficio   il   regolamento   di
          competenza ." 
              "Art. 50. Riassunzione della causa. 
              Se la  riassunzione  della  causa  davanti  al  giudice
          dichiarato   competente   avviene   nel   termine   fissato
          nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello  di  tre
          mesi dalla comunicazione dell'ordinanza  di  regolamento  o
          dell'ordinanza  che  dichiara  l'incompetenza  del  giudice
          adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. 
              Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati,
          il processo si estingue.".