(Convenzione-art. 29)
 
  Articolo 29 - Informazioni 
 
  1	Ciascuna Parte trasmette al  Segretario  generale  del  Consiglio
d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte
le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di  altro  tipo
da  essa  adottate  per  conformarsi  ai   termini   della   presente
Convenzione.