Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 67 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                     Invito a fornire deduzioni 
 
  1. All'articolo  67  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 68»; 
    b) al comma 7, dopo le parole «a seguito  delle  controdeduzioni»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano  situazioni
obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria  precedente,  che
non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre  e  salva  la
comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati». 
 
          Note all'art. 29: 
 
              - Si riporta l'articolo 67 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). - (Omissis). 
                5.  Il  procuratore  regionale  deposita  l'atto   di
          citazione in giudizio, a  pena  di  inammissibilita'  dello
          stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del  termine
          per la presentazione delle deduzioni da parte del  presunto
          responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo
          68. 
                (Omissis). 
                7. Successivamente all'invito a dedurre, il  pubblico
          ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la
          necessita'  di  compiere   accertamenti   sugli   ulteriori
          elementi di fatto emersi a  seguito  delle  controdeduzioni
          ovvero nel caso  che  ricorrano  situazioni  obiettivamente
          nuove rispetto alla fase istruttoria  precedente,  che  non
          richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva
          la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai  soggetti
          invitati. 
                (Omissis).».