Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
                                 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede
mediante le  risorse  stanziate  sugli  ordinari  capitoli  di  spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e  dei  relativi
interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».