Art. 29. Lavoro notturno 1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle ventiquattro ore. 2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore. 3. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532. E' garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attivita' o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza. 4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennita' previste dall'art. 98 (Indennita' per servizio notturno e festivo). 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il decreto legislativo n. 66/2003.