(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
                           Lavoro notturno 
 
    1. Svolgono lavoro notturno i  dirigenti  tenuti  ad  operare  su
turni a copertura delle ventiquattro ore. 
    2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro  notturno,  alla
tutela della  salute,  all'introduzione  di  nuove  forme  di  lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento  alle
relazioni  sindacali,  si  applicano  le  disposizioni  del   decreto
legislativo 26 novembre 1999, n. 532. In  quanto  alla  durata  della
prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del  lavoro
dei servizi assistenziali che operano nei  turni  a  copertura  delle
ventiquattro ore. 
    3. Nel caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano  l'inidoneita'  alla  prestazione  di   lavoro   notturno,
accertata  dal  medico  competente,  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26  novembre  1999,  n.
532. E' garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attivita' o ad
altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di
appartenenza. 
    4. Al dirigente che presta lavoro notturno  sono  corrisposte  le
indennita' previste dall'art. 98 (Indennita' per servizio notturno  e
festivo). 
    5. Per quanto non  disciplinato  dal  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di  lavoro  notturno
ivi incluso il decreto legislativo n. 66/2003.