Art. 29 
 
Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli  atti
  sanzionatori relativi  al  contributo  unificato  e  attivita'  del
  contenzioso degli enti impositori 
 
  1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio con modalita'  analogiche,  ((sono
tenuti)) a notificare e depositare gli  atti  successivi,  nonche'  i
provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione
contenuta nell'invito  al  pagamento  di  cui  all'articolo  248,  e'
notificata a cura dell'ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, ((mediante deposito)) presso l'ufficio.». 
  3. In deroga al termine fissato  dall'articolo  67,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui
all'((articolo 37, comma 1, del presente decreto,)) si applica  anche
alle attivita' del contenzioso degli enti impositori. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                "Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali 
                1. Presso il Ministero  delle  finanze  e'  istituito
          l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
          attivita' di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e
          quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate  delle
          province e dei comuni. Sono escluse le attivita' di incasso
          diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma
          5, lettera b), numeri 1), 2) e 3). 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'." 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          23 dicembre 2013, n. 163 recante  "Regolamento  recante  la
          disciplina dell'uso di strumenti informatici  e  telematici
          nel processo tributario in  attuazione  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 39, comma 8,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111"  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 14 febbraio 2014, n. 37. 
              Si riporta il testo dell'articolo 16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di  spese  di  giustizia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art.  16  (Omesso  o  insufficiente  pagamento   del
          contributo unificato) 
                1. In caso di omesso o  insufficiente  pagamento  del
          contributo unificato si applicano le  disposizioni  di  cui
          alla parte VII, titolo  VII  del  presente  testo  unico  e
          nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli  interessi
          al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui  si
          collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 
                1-bis. In caso di omesso  o  parziale  pagamento  del
          contributo  unificato,  si  applica  la  sanzione  di   cui
          all'articolo  71  del  testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa
          la detrazione ivi prevista. 
                1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la
          comunicazione contenuta nell'invito  al  pagamento  di  cui
          all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche
          tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto
          o, nel caso di mancata  elezione  del  domicilio,  mediante
          deposito presso l'ufficio." 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  67  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                "Art.   67   Sospensione   dei    termini    relativi
          all'attivita' degli uffici degli enti impositori 
                1. Sono sospesi dall'8 marzo  al  31  maggio  2020  i
          termini  relativi  alle  attivita'  di   liquidazione,   di
          controllo,   di   accertamento,   di   riscossione   e   di
          contenzioso, da parte degli uffici degli  enti  impositori.
          Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,  i
          termini per fornire risposta alle  istanze  di  interpello,
          ivi  comprese   quelle   da   rendere   a   seguito   della
          presentazione  della  documentazione  integrativa,  di  cui
          all'articolo  11  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          all'articolo 6 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
          128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n.  147.  Per  il  medesimo  periodo,  e',  altresi',
          sospeso il termine previsto  dall'articolo  3  del  decreto
          legislativo   24   settembre   2015,   n.   156,   per   la
          regolarizzazione delle istanze  di  interpello  di  cui  al
          periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini  di  cui
          all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 128, i  termini  di  cui  all'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli
          31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600,
          nonche'  i  termini  relativi   alle   procedure   di   cui
          all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge  23  dicembre
          2014, n. 190."