((Art. 29 - bis 
 
             Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
              contro il rischio di contagio da COVID-19 
 
  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono  all'obbligo  di  cui
all'articolo 2087 del codice  civile  mediante  l'applicazione  delle
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra
il  Governo  e  le  parti  sociali,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  e  negli  altri  protocolli  e  linee  guida  di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
nonche' mediante  l'adozione  e  il  mantenimento  delle  misure  ivi
previste. Qualora non trovino applicazione le predette  prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei  protocolli  o  accordi  di  settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2087  del  codice
          civile: 
                "Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro 
                L'imprenditore e' tenuto ad  adottare  nell'esercizio
          dell'impresa le misure che, secondo la  particolarita'  del
          lavoro,  l'esperienza  e  la  tecnica,  sono  necessarie  a
          tutelare l'integrita' fisica e la personalita'  morale  dei
          prestatori di lavoro." 
              Si riporta il testo del comma 14  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19): 
                "Art. 1. Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19 
                1. - 13. Omissis 
                14. Le attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16."