ART. 290
                 (disposizioni transitorie e finali)

  1.  Alla  modifica  e  all'integrazione dell'Allegato IX alla parte
quinta  del  presente  decreto  si provvede con le modalita' previste
dall'articolo 281, comma 5.
  2.  L'installazione  di  impianti termici civili centralizzati puo'
essere  imposta  dai  regolamenti edilizi comunali relativamente agli
interventi  di  ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova
costruzione  qualora  tale  misura  sia  individuata  dai piani e dai
programmi  previsti  dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di
qualita' dell'aria.
  3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo 2002 continuano ad
applicarsi  agli  impianti  termici  civili  di cui all'articolo 281,
comma  3,  fino alla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto
dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2.
 
          Note all'art. 290:
              - L'art.  8  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351,   recante  «Attuazione  della  direttiva  96/62/CE  in
          materia   di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'
          dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
              «Art.  8  (Misure  da  applicare  nelle  zone  in cui i
          livelli  sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
                a) i  livelli  di  uno  o piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
                b) i  livelli  di uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
              2.  Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
              3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          al  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
              4.  I piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
              5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
              6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
              7.  Qualora  le  zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani.».
              - La    legge   13 luglio   1966,   n.   615,   recante
          «Provvedimenti   contro   l'inquinamento  atmosferico»,  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n.
          201.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre   1970,   n.  1391,  recante  «Regolamento  per
          l'esecuzione  della  legge  13 luglio 1966, n. 615, recante
          provvedimenti     contro     l'inquinamento    atmosferico,
          limitatamente   al  settore  degli  impianti  termici»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1971, n.
          59, supplemento ordinario.
              - Il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri  8 marzo  2002,  recante  «Disciplina  delle
          caratteristiche   merceologiche   dei  combustibili  aventi
          rilevanza  ai  fini  dell'inquinamento atmosferico, nonche'
          delle   caratteristiche   tecnologiche  degli  impianti  di
          combustione»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          12 marzo 2002, n. 60, reca: «Combustibili e caratteristiche
          tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile».