Art. 290.
                Valutazione dei rischi di esplosione

  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1,
il  datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere
esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
    b) probabilita'  che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e
loro possibili interazioni;
    d) entita' degli effetti prevedibili.
  2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
  3.  Nella  valutazione  dei  rischi  di  esplosione  vanno presi in
considerazione  i  luoghi  che sono o possono essere in collegamento,
tramite  aperture,  con  quelli  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive.