Art. 290 Gestore del sistema informatico 1. Il gestore del sistema informatico e' incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilita' e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operativita' dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Note all'art. 290 - Per il testo dell'art. 113 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 131. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.