Art. 290. Centro europeo dell'educazione 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. 2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita' in campo educativo delle organizzazioni internazionali. 4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche: a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione; c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione; d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; e) sull'impiego delle tecnologie educative.
Nota all'art. 290: - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.