Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)). La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. ------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.