(Codice Penale-art. 290)
                              Art. 290. 
 
(Vilipendio della  Repubblica,  delle  Istituzioni  costituzionali  e
                        delle Forze armate). 
 
  Chiunque  pubblicamente  vilipende  la  Repubblica,  le   Assemblee
legislative  o  una  di  queste,  ovvero  il  Governo  o   la   Corte
Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con  la  multa  da
euro 1.000 a euro 5.000)). 
 
  La stessa pena si applica a chi pubblicamente  vilipende  le  Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  288,  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.