Art. 291.
                          Obblighi generali

  1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei
lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei
rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i
provvedimenti necessari affinche':
    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale
da  mettere  in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
    b) negli  ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere
esplosive  in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza  dei  lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.