Art. 291 Modalita' e partecipazione all'asta elettronica 1. Dopo che la stazione ha valutato l'ammissibilita' delle offerte, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all'articolo 48, comma 1, del codice, provvede: a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all'attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico; b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all'attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all'interno del sistema informatico; c) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato; d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all'offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalita' e condizioni indicati nel bando o nel capitolato; e) a fornire supporto ai concorrenti durante l'asta elettronica. 2 La stazione appaltante, gia' nella fase indicata all'articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all'asta elettronica, puo' provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attivita' di cui al comma 1, lettera a). 3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate nell'invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l'asta e, se previsto negli atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte.
Note all'art. 291 - Il testo dell'art. 85, comma 7, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalita' stabilite nel bando di gara e in conformita' al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non puo' aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti." - Il testo dell'art. 48, comma 1, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 48 (Controlli sul possesso dei requisiti) - 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento."