(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 291)
                 Art. 291. (Art. 78 del Testo Unico) 
                            APPROVAZIONE 

 


 
  I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione
compreso il parabrezza, debbono superare, ai  fini  dell'approvazione
del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294,  295,  299,
300 e 301. 
  I vetri stratificati che  possono  essere  impiegati  in  qualsiasi
posizione ad esclusione del  parabrezza  debbono  superare  le  prove
indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. 
  I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni  ad
esclusione del parabrezza debbono superare le  prove  indicate  negli
articoli 293, 296, 297 e 298. 
  Le modalita' per l'esecuzione delle prove seno fissate dal Ministro
per i trasporti. 
  Su ogni esemplare di vetro approvato  debbono  essere  indicati  in
maniera  chiara  e  indelebile,  e  facilmente  leggibile  quando  e'
montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione.