ART. 292
                            (definizioni)

   1.  Ai  fini  del presente titolo si applicano, ove non altrimenti
disposto,  le  definizioni  di  cui al titolo I ed al titolo II della
parte quinta del presente decreto.
   2.  In  aggiunta  alle  definizioni  del  comma 1, si applicano le
seguenti definizioni:
    a)  olio  combustibile  pesante:  qualsiasi  combustibile liquido
derivato  dal  petrolio  del  codice  NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero
qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal  petrolio, escluso il
gasolio  di  cui  alle  lettere  b)  e  d), che, per i suoi limiti di
distillazione,  rientra  nella  categoria di oli pesanti destinati ad
essere  usati  come combustibile e di cui meno del sessantacinque per
cento  in  volume,  comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il
metodo  ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo;
    b)  gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio
del  codice  NC  2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile
liquido   derivato   dal   petrolio   che,   per  i  suoi  limiti  di
distillazione,  rientra nella categoria dei distillati medi destinati
ad  essere  usati  come  combustibile  o  carburante  e di cui almeno
l'ottantacinque  per cento in volume, comprese le perdite, distilla a
350 °C secondo il metodo ASTM D86;
    c)  metodo  ASTM:  i metodi stabiliti dalla "American Society for
Testing  and  Materials' nell'edizione 1976 delle definizioni e delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
    d)  gasolio  marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che
corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una
viscosita'  o  densita'  che  rientra  nei  limiti della viscosita' o
densita'  definiti  per  i  distillati  marini nella tabella dell'ISO
8217-1996,  ad  esclusione  di  quello utilizzato per le imbarcazioni
destinate   alla   navigazione  interna,  per  il  quale  valgono  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e ad
esclusione   di   quello   utilizzato   dalle   navi  che  provengono
direttamente da un Paese non appartenente all'Unione europea;
    e)  navigazione  interna:  navigazione  su laghi, fiumi, canali e
altre acque interne.
    f)   depositi   fiscali:  impianti  in  cui  vengono  fabbricati,
trasformati,  detenuti,  ricevuti  o  spediti  i combustibili oggetto
della  parte  quinta  del  presente  decreto,  sottoposti  ad accisa;
ricadono  in  tale  definizione  anche gli impianti di produzione dei
combustibili.
    g)  combustibile  sottoposto  ad accisa: combustibile al quale si
applica il regime fiscale delle accise.
 
          Nota all'art. 292:
              - Il  decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
          "Attuazione   della   direttiva  2003/17/CE  relativa  alla
          qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel", e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n.
          96, supplemento ordinario.