Art. 293.
          Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

  1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato
XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1
siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
  3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono  formarsi atmosfere
esplosive  in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute  dei  lavoratori  sono  segnalate nei punti di accesso a norma
dell'allegato LI.