(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 293)
                 Art. 293. (Art. 78 del Testo Unico) 
                  PROVA DI TRASMISSIONE DELLA LUCE 

 


 
  Al fine di  accertare  la  trasmissione  della  luce,  deve  essere
effettuata sul vetro una misura di trasmissione per incidenza normale
con luce corrispondente a  temperatura  da  colore  di  2848°  K.  La
trasmissione deve essere non inferiore al 70%. 
  Per i vetri soggetti alla  prova  di  esposizione  alla  radiazione
ultravioletta di cui all'art. 292, la misura deve  essere  effettuata
sia prima che dopo la prova stessa. 
  Per i vetri che possono essere impiegati per parabrezza  la  misura
di trasmissione deve essere effettuata anche con  luce  rossa  e  con
luce arancione rispondenti alle prescrizioni per l'impiego  di  detti
colori nei dispositivi di segnalazione visiva. 
  La trasmissione deve  essere  non  inferiore  al  70%  e  non  deve
manifestarsi una apprezzabile alterazione del colore.