ART. 294
           (prescrizioni per il rendimento di combustione)

   1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal  titolo I della parte quinta del presente
decreto, con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, devono
essere  dotati di rilevatori della temperatura nell'effluente gassoso
nonche'  di  un analizzatore per la misurazione e la registrazione in
continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti
parametri  devono  essere  rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
dell'impianto.  Tali  impianti  devono  essere  inoltre  dotati,  ove
tecnicamente   fattibile,  di  regolazione  automatica  del  rapporto
aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche  nei  casi  in  cui  piu'  impianti siano considerati, ai sensi
dell'articolo  270,  comma  4,  o dell'articolo 273, comma 9, come un
unico impianto.
   2.  Il  comma  1  non  si  applica agli impianti di combustione in
possesso   di   autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  o  di
autorizzazione  integrata  ambientale  nella  quale  si  prescriva un
valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio.
   3.  Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di combustione, gli
impianti  disciplinati  dal titolo II della parte quinta del presente
decreto,  di  potenza  termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW,
devono  essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti
gassosi   nonche'   di  un  analizzatore  per  la  misurazione  e  la
registrazione  in  continuo  dell'ossigeno  libero e del monossido di
carbonio.  I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente
gassoso all'uscita del focolare.