Art. 294 
 
     Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso 
 
    1. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  13  e  77  del
codice, l'esercizio del diritto di accesso agli atti del processo  di
asta elettronica puo'  essere  esercitato  mediante  l'interrogazione
delle  registrazioni  di  sistema  informatico  che   contengono   la
documentazione in formato elettronico dei detti atti  ovvero  tramite
l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
Sono escluse dal diritto  di  accesso  le  soluzioni  tecniche  ed  i
programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o  dal
gestore del sistema informatico ove coperti da diritti  di  privativa
intellettuale. 
 
              Note all'art. 294 
              - Il testo degli artt. 13 e 77  del  citato  D.Lgs.  12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "ART. 13 (Accesso agli atti e divieti di  divulgazione)
          - 1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  nel  presente
          codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure  di
          affidamento e di esecuzione  dei  contratti  pubblici,  ivi
          comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              2. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  segretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito: 
              a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco  dei
          soggetti che hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza
          del termine per la presentazione delle medesime; 
              b) nelle procedure ristrette e  negoziate,  e  in  ogni
          ipotesi di gara  informale,  in  relazione  all'elenco  dei
          soggetti che hanno fatto richiesta di invito  o  che  hanno
          segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco  dei
          soggetti che sono stati invitati  a  presentare  offerte  e
          all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,  fino
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          offerte medesime; ai soggetti la cui  richiesta  di  invito
          sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco  dei
          soggetti che hanno fatto richiesta di invito  o  che  hanno
          segnalato  il  loro  interesse,   dopo   la   comunicazione
          Ufficiale,  da  parte  delle   stazioni   appaltanti,   dei
          nominativi dei candidati da invitare; 
              c) in relazione  alle  offerte,  fino  all'approvazione
          dell'aggiudicazione; 
              c-bis) in relazione al procedimento di  verifica  della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.. 
              3. Gli atti di cui al comma  2,  fino  ai  termini  ivi
          previsti, non possono essere comunicati a terzi o  resi  in
          qualsiasi altro modo noti. 
              4. L'inosservanza del comma 2 e del  comma  3  comporta
          per i pubblici ufficiali o per gli incaricati  di  pubblici
          servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 
              5. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  segretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede speciali misure  di  sicurezza,  sono  esclusi  il
          diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione   in
          relazione: 
              a)   alle   informazioni   fornite   dagli    offerenti
          nell'ambito delle offerte ovvero  a  giustificazione  delle
          medesime, che costituiscano, secondo motivata e  comprovata
          dichiarazione    dell'offerente,    segreti    tecnici    o
          commerciali; 
              b)  a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati   delle
          offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 
              c) ai  pareri  legali  acquisiti  dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del presente codice, per la  soluzione  di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
              d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori  e
          dell'organo di collaudo sulle domande e sulle  riserve  del
          soggetto esecutore del contratto. 
              6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,  lettere
          a) e b), e' comunque consentito  l'accesso  al  concorrente
          che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei  propri
          interessi in relazione alla procedura  di  affidamento  del
          contratto  nell'ambito  della  quale  viene  formulata   la
          richiesta di accesso. 
              7. Limitatamente  ai  contratti  nei  settori  speciali
          soggetti alla disciplina della parte  III,  all'atto  della
          trasmissione  delle  specifiche  tecniche  agli   operatori
          economici  interessati,  della   qualificazione   e   della
          selezione degli operatori economici e dell'affidamento  dei
          contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
          per  tutelare  la  riservatezza  delle   informazioni   che
          trasmettono. 
              7-bis. Gli enti aggiudicatori  mettono  a  disposizione
          degli  operatori  economici  interessati  e  che  ne  fanno
          domanda le specifiche tecniche  regolarmente  previste  nei
          loro appalti di forniture, di lavori o  di  servizi,  o  le
          specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per  gli
          appalti che sono oggetto di  avvisi  periodici  indicativi.
          Quando le specifiche  tecniche  sono  basate  su  documenti
          accessibili  agli  operatori  economici   interessati,   si
          considera sufficiente l'indicazione del riferimento a  tali
          documenti." 
              "ART. 77 (Regole applicabili alle comunicazioni)  -  1.
          Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi  di  informazioni
          tra  stazioni  appaltanti  e  operatori  economici  possono
          avvenire, a  scelta  delle  stazioni  appaltanti,  mediante
          posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi
          5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni  di  cui  al
          comma 7, o mediante una  combinazione  di  tali  mezzi.  Il
          mezzo o i mezzi di comunicazione  prescelti  devono  essere
          indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
          procedura. 
              2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve   essere
          comunemente disponibile, in modo da non limitare  l'accesso
          degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 
              3. Le comunicazioni, gli scambi  e  l'archiviazione  di
          informazioni  sono  realizzati  in  modo  da  salvaguardare
          l'integrita' dei dati e la  riservatezza  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione e di  non  consentire  alle
          stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
          offerte e  delle  domande  di  partecipazione  prima  della
          scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
              4. Nel rispetto del comma  3,  le  stazioni  appaltanti
          possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche  alla
          presentazione diretta delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione,  presso  l'ufficio  indicato  nel  bando  o
          nell'invito. 
              5.   Quando   le   stazioni   appaltanti   chiedano   o
          acconsentano alle comunicazioni per  via  elettronica,  gli
          strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
          nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
          di carattere non discriminatorio,  comunemente  disponibili
          al pubblico e compatibili con i prodotti  della  tecnologia
          dell'informazione e  della  comunicazione  generalmente  in
          uso. Le  stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (codice   dell'amministrazione   digitale),   operano   nel
          rispetto  delle  previsioni  di  tali  atti  legislativi  e
          successive  modificazioni,  e  delle  relative   norme   di
          attuazione ed esecuzione. In  particolare,  gli  scambi  di
          comunicazioni   tra   amministrazioni   aggiudicatrici    e
          operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
          certificata,  ai  sensi  dell'articolo  48,   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6.  Ai  dispositivi   di   trasmissione   e   ricezione
          elettronica delle offerte e  ai  dispositivi  di  ricezione
          elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
          seguenti regole: 
              a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
          alla presentazione di offerte e domande  di  partecipazione
          per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono  messe
          a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi  di
          ricezione elettronica delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione sono  conformi  ai  requisiti  dell'allegato
          XII, nel rispetto,  altresi',  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti  tenute  alla
          sua osservanza; 
              b) le offerte presentate per  via  elettronica  possono
          essere effettuate solo  utilizzando  la  firma  elettronica
          digitale  come  definita   e   disciplinata   dal   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              c) per la prestazione dei servizi di certificazione  in
          relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e  in
          relazione alla firma digitale di cui alla  lettera  b),  si
          applicano le norme  sui  certificatori  qualificati  e  sul
          sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              d) gli offerenti e i candidati si  impegnano  a  che  i
          documenti, i certificati e  le  dichiarazioni  relativi  ai
          requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
          e  di  cui  agli  articoli  231,  232,  233,  se  non  sono
          disponibili in formato  elettronico,  siano  presentati  in
          forma cartacea prima della scadenza  del  termine  previsto
          per la presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
          partecipazione. 
              7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
          partecipazione  alle   procedure   di   aggiudicazione   di
          contratti pubblici si applicano le regole seguenti: 
              a)  le  domande  di   partecipazione   possono   essere
          presentate,  a   scelta   dell'operatore   economico,   per
          telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
          telex, fax; 
              b) le domande di partecipazione presentate per telefono
          devono essere confermate, prima della scadenza del  termine
          previsto per  la  loro  ricezione,  per  iscritto  mediante
          lettera, telegramma, telex, fax; 
              c)  le  domande  di   partecipazione   possono   essere
          presentate per via elettronica, con le modalita'  stabilite
          dal presente articolo, solo se  consentito  dalle  stazioni
          appaltanti; 
              d)  le  stazioni  appaltanti  possono  esigere  che  le
          domande  di  partecipazione  presentate  mediante  telex  o
          mediante  fax  siano  confermate  per  posta  o   per   via
          elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando  di  gara
          tale esigenza e il  termine  entro  il  quale  deve  essere
          soddisfatta."