Art. 294. 
                      Personale degli istituti 
  1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli
istituti  regionali,  del  Centro  europeo  della  educazione  e   il
direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica  scegliendolo
tra gli ispettori  tecnici,  il  personale  direttivo  e  docente,  i
docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica. 
  2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione,
alla  Biblioteca  di  documentazione  pedagogica  il  Ministro  della
pubblica istruzione dispone  l'assegnazione  di  personale  comandato
appartenente   ai   ruoli   del   personale   della   scuola,   anche
universitario, e a quelli del  personale  amministrativo,  in  numero
adeguato   alle   accertate   esigenze   dell'ente   e   sulla   base
dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. 
  3. L'assegnazione e' disposta sulla base  di  concorsi  per  titoli
indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da  stabilirsi
con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentiti  i
consigli direttivi delle istituzioni interessate. 
  4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2
ha la durata di  un  quinquennio  ed  e'  rinnovabile  per  un  altro
quinquennio  su  decisione  del  consiglio   direttivo.   In   attesa
dell'organica riforma delle  predette  istituzioni  il  comando  puo'
essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre
anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo. 
  5. Il servizio  prestato  in  posizione  di  comando  presso  dette
istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come  servizio  d'istituto
nella scuola. 
  6. Il numero complessivo dei comandi, il  contingente  relativo  ai
diversi ruoli e la distribuzione  dei  posti  presso  gli  enti  sono
stabiliti con decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  7.  Per  lo  svolgimento  di  particolari   mansioni   tecniche   e
scientifiche   gli   istituti   regionali,    il    Centro    europeo
dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica  possono
affidare  incarichi  a   tempo   determinato   a   persone   estranee
all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. 
  8.  Tali  incarichi  sono  conferiti   sulla   base   di   apposito
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro  della  pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.