ART. 295
         (raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore
              di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

   1.  Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui al
comma  4,  il  controllo delle caratteristiche dell'olio combustibile
pesante,  del  gasolio  e  del gasolio marino prodotti o importati, e
destinati   alla   commercializzazione   sul  mercato  nazionale,  e'
effettuato  dai  laboratori  chimici  delle  dogane o, ove istituiti,
dagli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici
delle  dogane.  Il  campionamento  e'  effettuato  con  una frequenza
adeguata e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei
campioni  rispetto  al combustibile controllato. Entro il 31 marzo di
ogni  anno gli esiti di tali controlli effettuati nel corso dell'anno
precedente  sono  messi a disposizione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
   2.  Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali
che  importano  i combustibili di cui comma 1 da Paesi terzi o che li
ricevono  da  Paesi  membri  dell'Unione  europea  e  i gestori degli
impianti  di produzione dei medesimi combustibili inviano all'Agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le
modalita'  e  utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3,
appendice  1, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
i  dati  concernenti  i  quantitativi e il contenuto di zolfo di tali
combustibili    prodotti    o    importati,    e    destinati    alla
commercializzazione   sul  mercato  nazionale,  nel  corso  dell'anno
precedente.  I  dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei
serbatoi  in  cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne
la  quantita'  e  la  qualita' ai fini della classificazione fiscale.
Entro  il  31  marzo  di  ogni anno, i gestori dei grandi impianti di
combustione che importano olio combusti bile pesante da Paesi terzi o
che   lo   ricevono  da  Paesi  membri  dell'Unione  europea  inviano
all'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)  e  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
osservando  le  modalita' e utilizzando i moduli indicati nella parte
I,  sezione  3,  appendice  1  dell'Allegato  X alla parte quinta del
presente   decreto,   i  dati  concernenti  i  quantitativi  di  olio
combustibile  pesante  importati  nell'anno  precedente e il relativo
contenuto di zolfo.
   3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui
alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta
del   presente   decreto   inviano   all'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente   e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, osservando le modalita'
e  utilizzando  i moduli indicati da tale sezione nell'appendice 2, i
dati  inerenti  i  quantitativi  ed  il  tenore  di  zolfo  dell'olio
combustibile pesante utilizzato nel corso dell'anno precedente.
   4.  Entro  il  31  maggio di ogni anno l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT),  sulla  base  dei
risultati  dei controlli di cui al comma 1 e dei dati di cui ai commi
2  e  3,  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio una relazione circa il tenore di zolfo dei combustibili di
cui  al  comma  1  prodotti,  importati e utilizzati nell'anno civile
precedente  e  circa i casi di applicazione delle deroghe di cui alla
parte  I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto.
   5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  invia  alla  Commissione  europea  un
documento elaborato sulla base della relazione di cui al comma 4.
   6. Non sono soggetti al presente articolo i combustibili destinati
alla  trasformazione  prima della combustione finale e i combustibili
usati a fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.