Art. 295. Finanziamenti 1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attivita': a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) e' determinato annualmente.