ART. 296
                             (sanzioni)

   1.  Chi  effettua  la  combustione  di  materiali  o  sostanze non
conformi  alle  prescrizioni  del presente titolo, ove gli stessi non
costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito:
    a)  in  caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo  I  della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro;
    b)  in  caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al  titolo  II  della  parte quinta del presente decreto, inclusi gli
impianti  termici  civili  di  potenza termica inferiore al valore di
soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a
mille  euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288,
comma  6,  non  si  applica  il  pagamento  in  misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non
si  applica  se,  dalla  documentazione relativa all'acquisto di tali
materiali   o   sostanze,   risultano  caratteristiche  merceologiche
conformi  a  quelle  dei combustibili consentiti nell'impianto, ferma
restando  l'applicazione  dell'articolo 515 del codice penale e degli
altri reati previsti dalla vigente normativa per chi ha effettuato la
messa in commercio.
   2.  La sanzione prevista dal comma 1, lettera b), si applica anche
a  chi  effettua  la  combustione di gasolio marino non conforme alle
prescrizioni  del presente titolo. In tal caso l'autorita' competente
all'irrogazione  e'  la regione o la diversa autorita' indicata dalla
legge regionale.
   3. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono  effettuati,  per  gli  impianti  di cui al titolo I della parte
quinta  del presente decreto, dall'autorita' di cui all'articolo 268,
comma  1,  lettera  p),  e per gli impianti di cui al titolo II della
parte quinta del presente decreto, dall'autorita' di cui all'articolo
283, comma 1, lettera i).
   4.   In  caso  di  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della  parte quinta del presente decreto e' punito con l'arresto fino
a  un  anno  o  con  l'ammenda  fino  a  milletrentadue euro. Per gli
impianti  disciplinati  dal titolo II della parte quinta del presente
decreto  si  applica la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2;
la  medesima sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni
di cui all'articolo 294, si applica al responsabile per l'esercizio e
la  manutenzione  se  ricorre  il  caso  previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 284, comma 2.
   5.  In  caso  di mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo
295, commi 2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  anche  ai  fini  di  quanto previsto
dall'articolo  650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti
di provvedere.
 
          Note all'art. 296:
              - L'art.  16  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689,
          recante  "Modifiche  al  sistema  penale", pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   del   30 novembre   1981,   n.  329,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  16  (Pagamento in misura ridotta). E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa  o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  del  testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale  e dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  rispettivamente,
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e  l'art.  107  del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
          1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.".
              - L'art. 650 del codice penale e' il seguente:
              "Art.     650     (Inosservanza    dei    provvedimenti
          dell'Autorita).  -  Chiunque  non  osserva un provvedimento
          legalmente  dato  dall'Autorita' per ragione di giustizia o
          di  sicurezza  pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
          punito,  se  il  fatto non costituisce un piu' grave reato,
          con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda fino a 206
          euro.".