Art. 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene: a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici; b) l'indicazione degli atti di gara in cui e' descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sara' utilizzato; c) la descrizione delle condizioni e delle modalita' di presentazione delle offerte ivi compresa l'indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica l'articolo 77, comma 6, lettera d), del codice; d) la descrizione delle condizioni e delle modalita' relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte; e) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione; f) l'indicazione della possibilita' di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico; g) l'indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilita' oggettiva e momentanea degli stessi o delle modalita' per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilita' prolungata del sistema telematico; h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione. 2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica l'articolo 70, commi 8 e 9, del codice.
Note all'art. 296 - Il testo dell'art. 77, comma 6, lettera d), del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) -c) (omissis) d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione." - Il testo dell'art. 70, commi 8 e 9, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al comma 8."