Art. 296. 
          Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige 
 
  1. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano  anche  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve  le  competenze
in  materia  loro  attribuite   dallo   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  2. Ai sensi dell'articolo 28  del  testo  unificato  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983  n.  89,  la
Provincia di Bolzano istituisce  uno  o  piu'  istituti  di  ricerca,
sperimentazione  ed  aggiornamento   educativi,   in   relazione   al
particolare ordinamento scolastico vigente  nella  provincia  stessa.
Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti  di  cui
al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di  unita'  di  comando  da  stabilire  d'
intesa con la provincia ai sensi dell'articolo  4  del  citato  testo
unificato. 
  3. Ai sensi dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  luglio  1988  n.  405,  la   provincia   di   Trento,
nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce  un  istituto  di
ricerca,   sperimentazione   ed    aggiornamento    educativi.    Per
l'utilizzazione di personale della scuola  nell'istituto  di  cui  al
presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo  294,  commi
2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa
con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato. 
 
          Note all'art. 296:
             - Il D.P.R. n. 670/1972  reca:  Approvazione  del  testo
          unico  delle  leggi  costituzionali  per  il  Trentino-Alto
          Adige.
             - Il D.P.R. n.  89/1983  reca:  Approvazione  del  testo
          unificato  dei  decreti  del Presidente della Repubblica 20
          gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti
          norme  di  attuazione  dello  statuto   speciale   per   il
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
          provincia di Bolzano.
             - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di
          attuazione   dello   statuto   speciale   per   la  regione
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
          provincia di Trento) e' il seguente:
             "Art. 13. - 1. Nell'esercizio delle  proprie  competenze
          nella  materia  disciplinata dal titolo III del decreto del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  la
          provincia    istituisce    un    istituto    di    ricerca,
          sperimentazione ed aggiornamento educativi.
             2.   Per   l'utilizzazione  di  personale  della  scuola
          nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi
          dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e  settimo,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          419, per un  numero  di  unita'  di  comando  da  stabilire
          d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".