Art. 296. Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d' intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato. 3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.
Note all'art. 296: - Il D.P.R. n. 670/1972 reca: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto Adige. - Il D.P.R. n. 89/1983 reca: Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 405/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e' il seguente: "Art. 13. - 1. Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. 2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".