ART. 297
                            (abrogazioni)

   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  diposizioni  di  cui il presente
decreto  prevede  l'ulteriore  vigenza,  l'articolo 2, comma 2, della
legge  8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge
7  marzo  2002,  n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
maggio 2002, n. 82.