Art. 297. 
             Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
legge regionale, emanata ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  3,
lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  puo'
essere istituito,  sentito  il  consiglio  scolastico  regionale,  un
istituto  regionale  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti. 
  2. L'istituto di cui al comma  1  svolge  le  funzioni  di  cui  al
presente  capo  con  particolare  riguardo  alle  esigenze   connesse
all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge  costituzionale  26
febbraio 1948 n. 4. 
 3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione. 
  4. I cinque rappresentanti del personale direttivo  e  docente,  di
cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti,  al  di
fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti  gli  appartenenti
alle corrispondenti categorie in servizio nella regione. 
  5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1,
sono scelti dalla regione su sei nominativi  proposti  dal  consiglio
scolastico regionale al di fuori dei propri membri. 
  6. I quattro membri, di cui al  quarto  alinea  dell'articolo  289,
comma  1,  sono  scelti  d'intesa  fra  il  Ministro  della  pubblica
istruzione e la regione, su otto nominativi  proposti  dal  Consiglio
universitario nazionale. 
  7. Il presidente e' eletto dal consiglio  direttivo  tra  i  membri
scelti dal consiglio regionale. 
  8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo  tra
le categorie di cui all'articolo 294, comma 1. 
  9.  La  regione  provvede   all'espletamento   dei   concorsi   per
l'assegnazione di personale  comandato  presso  l'istituto,  a  norma
dell'articolo  294,  commi  2  e  seguenti.  L'assegnazione  di  tale
personale  e'  comunque  subordinata  all'accertamento  della   piena
conoscenza della lingua francese. 
  10. Qualora il personale da assegnare  non  presti  servizio  nelle
scuole del territorio regionale, la regione inoltra la  richiesta  di
assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale  adotta
il provvedimento di comando. 
  11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1,  lettera  a),  e
comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a  carico
del bilancio della regione. 
  12. Le competenze amministrative in materia di  sperimentazione  ed
innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale  e
professionale del personale direttivo e  docente  della  scuola  sono
esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla  regione,  a
seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero  di
interesse regionale. 
 
          Note all'art. 297:
             L'art. 33 della legge n. 196/1978 (Norme  di  attuazione
          dello   statuto   speciale  della  Valle  d'Aosta)  prevede
          l'istituzione,  con  legge  regionale,   di   un   istituto
          regionale  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
          educativi per la Valle d'Aosta.
             - Il testo degli articoli 3, lettera g), 39 e  40  della
          legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4  (statuto
          speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente:
             "Art. 3. - La regione ha la potesta'  di  emanare  norme
          legislative  di  integrazione  e  di attuazione delle leggi
          della Repubblica, entro  i  limiti  indicati  nell'articolo
          precedente  per  adattarle alle condizioni regionali, nelle
          seguenti materie;
             (Omissis).
               g) istruzione materna, elementare e media".
             "Art. 39.  -  Nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
          dipendenti  dalla  regione,  all'insegnamento  della lingua
          francese e' dedicato un numero di ore  settimanali  pari  a
          quello della lingua italiana.
             L'insegnamento  di  alcune materie puo' essere impartito
          in lingua francese".
             "Art.  40.  -  L'insegnamento  delle  varie  materie  e'
          disciplinato  dalle  norme  e dai programmi in vigore nello
          Stato,  con  gli  opportuni  adattamenti  alle   necessita'
          locali.
             Tali  adattamenti, nonche' la materie che possono essere
          insegnate  in  lingua  francese,  sono  approvati  e   resi
          esecutivi,   sentite   le  commissioni  miste  composte  di
          rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,  di
          rappresentanti   del   consiglio   della  Valle  d'Aosta  e
          rappresentanti degli insegnanti".