ART. 298
                 (disposizioni transitorie e finali)

   1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo relative agli impianti
disciplinati  dal titolo I della parte quinta del presente decreto si
applicano agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma
3,  a  partire dalla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto
dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2.
   2.  Alla  modifica  e  all'integrazione dell'Allegato X alla parte
quinta  del  presente  decreto  si provvede con le modalita' previste
dall'articolo  281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si
procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto.